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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura

AS 2011 1769 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 10 mag 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2011-1769/it/ordinanza-concernente-i-pagamenti-diretti-all-agricoltura

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (RS 910.13)

RU 2011 1769

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 14 novembre 2007 (RU 2007 6117; RS 910.13)

Art. 7 cpv. 5 lett. b

Invece di:

b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Leggasi:

b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame o un boschetto rivierasco di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. A partire dal terzo metro non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

10 maggio 2011 Cancelleria federale