RU 2011 2355
Ordinanza
sul controllo della circolazione stradale
(OCCS)
Modifica dell’11 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 28 marzo 20071 sul controllo della circolazione stradale é modificata come segue:
Art. 9 cpv.1, frase introduttiva e lett. i, nonché cpv. 1bis e 4
Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:
i. il tasso alcolico dell’alito.
Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l’USTRA può rilasciare un permesso d’esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell’Ufficio federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.
Art. 11 cpv.2 e 3
Le analisi dell’alito vanno eseguiti con apparecchi che convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).
L’USTRA disciplina l’impiego degli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi dell’alito.