RU 2011 2363
Ordinanza del DFE
concernente i programmi etologici
(Ordinanza sui programmi etologici)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE)
ordina:
I
L’ordinanza del 25 giugno 20081 sui programmi etologici è modificata come segue:
Art. 2 lett. f
Per i programmi etologici si considerano le seguenti categorie di animali:
f. conigli: 1. coniglie da riproduzione (madri con almeno 4 figliate all’anno), a partire dalla prima figliata, inclusi gli animali giovani fino all’inizio dell’ingrasso o dell’allevamento (età: ca. 35 giorni), 2. animali giovani (ingrasso e/o allevamento), età: dai 35 ai 100 giorni ca.
Art. 4a Autorizzazioni cantonali speciali
I Cantoni rilasciano per iscritto autorizzazioni speciali per le singole aziende ai sensi degli allegati 2 numero1.3, 4 numero1.1 lettera b e 5 numero1.5.
Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per al massimo cinque anni.
Esse contengono:
una descrizione dettagliata della deroga concessa alle disposizioni dell’ordinanza;
i motivi alla base della deroga, e
la durata di validità.
Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.
Il Cantone redige una lista delle autorizzazioni speciali rilasciate.
Art. 5a Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011
La durata di validità delle autorizzazioni speciali esistenti il 1° agosto 2011 è limitata al 31 dicembre 2012.
II
Gli allegati1, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
Allegato 1
(art. 3 cpv. 5) Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative in materia di documentazione e di controllo
Art. N. 1 .4 lett. i
1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero1.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:
i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se provvisti di una lettiera sufficiente.
Allegato 4
(art. 4 cpv. 2 e 4) Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze in materia di documentazione e di controllo
Art. N. 1 .1 lett. b
1.1 Variante standard delle uscite
b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti: – durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e durante i dieci giorni successivi a un parto; – nel caso di un intervento praticato sull’animale; – per gli animali della specie bovina e i bufali durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscite di cui alla lettera a; – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall’uscita in una corte: – durante o dopo forti precipitazioni, – in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un’azienda di montagna non dispone di aree d’uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d’uscita che tenga conto della struttura dell’azienda, – durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta (riduzione del foraggio per la messa all’asciutta); – nei casi seguenti il Cantone può stabilire il numero massimo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via suppletiva, dall’uscita in una corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo, – le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata).
Allegato 5
(art. 4 cpv. 5) Esigenze concernenti la corte e il pascolo nel programma URA nonché in materia di documentazione e di controllo
Art. N. 1 .2
1.2 Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere ombreggiate da una rete.