RU 2011 2395
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
Art. N. 7
7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per 100 kg lordi [1] (Fr.) 0602. 2011 450.00 2019 300.00 2021 350.00 2029 300.00 2031 300.00 2039 300.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 170.00 2072 90.00 2081 40.00 2082 40.00 [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale