Fonte

RU 2011 2423

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)

del 12 giugno 2009 (RU 2009 5203; RS 641.20)

Art. 8 cpv. 2 lett. c

Invece di:

È considerato luogo della prestazione di servizi:

c. per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell’organizzatore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;

Leggasi:

È considerato luogo della prestazione di servizi:

c. per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;

Art. 21 cpv. 2 n. 3, primo periodo

Invece di:

Sono esclusi dall’imposta:

3. le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. … Leggasi:

Sono esclusi dall’imposta:

3. le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. …

15 giugno 2011 Commissione di redazione dell’Assemblea federale