RU 2011 2659
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2
Il Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a:
definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capoverso1 lettera a possono essere ecceduti;
fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici;
allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell’assicurazione.
Art. 24 cpv.1
Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento conformemente all’articolo 26bis capoverso 2 LAI. L’Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |