RU 2011 2699
Ordinanza
concernente l’eliminazione dei sottoprodotti
di origine animale
(OESA)
del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli10 capoverso1, 10a,22 e 53 capoverso1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli29 capoverso1, 32 capoverso1 e 39 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente,
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza è intesa a:
garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute pubblica e animale né all’ambiente;
consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Essa non si applica a:
sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
resti alimentari, eccettuato se: 1. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; 2. sono destinati all’alimentazione degli animali; oppure 3. sono destinati all’utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio; oppure 4. sono raccolti, miscelati con scarti verdi, come rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area vengono tenuti animali;
prodotti del metabolismo, eccettuato se: 1. provengono da macelli, oppure 2. sono destinati all’importazione o all’esportazione;
sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti.
I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 25 agosto 19994 sull’impiego confinato:
organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.
Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:
corpi di animali: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale, resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare;
eliminazione: raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
prodotto derivato: prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli;
animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
farina di pesce: prodotto proteico derivato da materiale della categoria 3 ottenuto da animali acquatici, adatto per la produzione di alimenti per animali o concime;
prodotti sanguigni: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
prodotti del metabolismo: urina nonché contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino;
materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
prodotti apicoli: miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
impianto: installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
Capitolo 2 Sottoprodotti di origine animale
Art. 4 Categorie di rischio
I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.
Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria1
I sottoprodotti di origine animale della categoria1 sono:
corpi di animali o parti di essi;
carcasse o parti di esse: 1. di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile, 2. da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso1 e 180c capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoverso1 e 180c capoverso 1 OFE;
sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato4 dell’ordinanza del 18 agosto 20046 sui medicamenti veterinari;
animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso1 o 180c capoverso 1 OFE;
resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.
Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria2
I sottoprodotti di origine animale della categoria2 sono:
carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
corpi di volatili che per ragioni commerciali sono stati uccisi invece di essere macellati;
prodotti del metabolismo;
corpi di animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e che non sono destinati al consumo umano;
prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità;
sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni maggiori dei valori limite secondo l’ordinanza del 26 giugno 19957 sulle sostanze estranee e sui componenti, o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’articolo5 lettera f.
Art. 7 Sottoprodotti di origine animale della categoria3
Salvo che appartengano alla categoria1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria3 sono:
carcasse o parti di esse, provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento, che: 1. sono commestibili ma non sono destinate al consumo umano, oppure 2. non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
sangue, placente, pelli, estremità con ossa metacarpali e metatarsali, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali;
sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da sottoprodotti di origini animale o che contengono questi ultimi e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati al consumo umano o animale, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo5 lettera g.
Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati
Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.
I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria2.
Capitolo 3 Eliminazione
Sezione 1 Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo
autonomo
Art. 9 Principi dell’eliminazione
Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché:
si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli e utensili in buone condizioni;
recipienti, locali, veicoli e utensili siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente.
Art. 10 Obbligo di notifica
Chi intende eliminare sottoprodotti di origine animale deve informare di ciò il veterinario cantonale.
Non sussiste alcun obbligo di notifica per:
l’eliminazione di prodotti del metabolismo;
il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art.25 cpv. 1 lett. d);
il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
la raccolta e l’immagazzinamento intermedio da parte di un’azienda del settore alimentare dei propri sottoprodotti di origine animale;
la consegna, l’acquisto e l’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale greggi della categoria3, e di corpi di animali greggi o parti di essi, per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi;
l’utilizzazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;
l’incenerimento di resti alimentari in impianti di incenerimento dei rifiuti, eccettuati quelli provenienti dal traffico transfrontaliero.
Gli stabilimenti che svolgono un’attività soggetta a notifica sono tenuti a comunicare cambiamenti di nome, nuovi ambiti d’attività o ristrutturazioni che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti, nonché a notificare la propria chiusura.
Il veterinario cantonale registra gli stabilimenti soggetti a notifica.
Art. 11 Obbligo di autorizzazione
Gli stabilimenti di cui all’allegato1, che svolgono un’attività soggetta a notifica, necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal veterinario cantonale.
L’autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l’attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione sul posto.
Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.
Art. 12 Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione d’esercizio è valida per dieci anni al massimo.
Essa definisce le attività di eliminazione compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti.
Inoltre in base alla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica l’autorizzazione d’esercizio stabilisce la capacità di esercizio massima autorizzata degli impianti.
L’autorizzazione d’esercizio rimane valida anche in seguito ad un cambiamento di gestore.
L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata su richiesta, qualora dal controllo risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.
Art. 13 Notifica degli stabilimenti all’Ufficio federale di veterinaria
Il veterinario cantonale notifica l’autorizzazione, con il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dello stabilimento e le attività autorizzate, all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) tramite il sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE.
Art. 14 Revoca dell’autorizzazione e divieto d’esercizio
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente l’eliminazione agli stabilimenti registrati. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:
la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
Art. 15 Controllo autonomo
Chi è titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo12 è tenuto a redigere, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato2.
I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.
Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto in questione non ha l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.
Sezione 2 Impianti
Art. 16 Requisiti
Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo da separare le fasi di lavorazione «sporche» da quelle «pulite» e impedire una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o aziende del settore alimentare, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.
Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame di natura costruttiva o gestionale con impianti destinati ad altre categorie.
I requisiti degli impianti in relazione a costruzione, attrezzatura ed esercizio figurano all’allegato3.
Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all’allegato3 se viene dimostrato l’adempimento dei principi di cui all’articolo9. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
Art. 17 Notifica della quantità eliminata
La quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno da un impianto deve essere notificata, specificando le categorie merceologiche, entro il 31 gennaio dell’anno successivo al veterinario cantonale.
Art. 18 Impianti a bassa capacità di trasformazione
Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie possono essere offerti o venduti soltanto se sono stati autorizzati dall’UFV.
Il fabbricante svizzero o l’importatore indirizza all’UFV la domanda con la documentazione necessaria.
Se il tipo di impianto soddisfa i requisiti di sicurezza sanitaria l’UFV rilascia l’autorizzazione.
L’esercizio di tale impianto è soggetto ad un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo12.
Sezione 3 Trasporto
Art. 19 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti
di origine animale
I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo12. Essi non possono essere trasportati assieme ad animali.
I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato4. Per i resti alimentari della categoria3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato4 numeri21 e 24.
Art. 20 Identificazione e schede d’accompagnamento
I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica (art.10 cpv. 2).
Durante il trasporto ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato4 numero3. Sono eccettuati i trasporti correlati ad attività non soggette a notifica (art.10 cpv. 2) nonché i trasporti di resti alimentari.
Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi1 e 2:
a. fino al luogo dell’incenerimento o dell’eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria1;
fino all’impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime;
fino alla loro trasformazione ai sensi dell’allegato5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.
Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.
Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione. 6I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato4 numeri1 e 3.
Sezione 4 Tipi di eliminazione ammessi
Art. 21 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato5.
L’UFV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato5.
I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale cessano di essere soggetti alla presente ordinanza. Tali prodotti derivati sono enumerati all’allegato6.
Art. 22 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria1
I sottoprodotti di origine animale della categoria1 vanno eliminati:
mediante incenerimento diretto;
mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato5 numero1 seguita da: 1. incenerimento, oppure 2. produzione di combustibili e successivo incenerimento.
Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:
ruminanti di età superiore a sei mesi;
animali geneticamente modificati;
animali da compagnia;
animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’allegato4 dell’ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari oppure in cui sono stati constatati superamenti di valori limite ai sensi dell’ordinanza del 26 giugno 19959 sulle sostanze estranee e sui componenti;
animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.
Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale della categoria1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.
Art. 23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria2
I sottoprodotti di origine animale della categoria2 vanno eliminati:
secondo i metodi previsti all’articolo22 per i sottoprodotti della categoria1;
mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato5, e successivo riciclaggio: 1. in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, 2. del grasso fuso nella fabbricazione di concimi organici o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici, 3. dei materiali proteici e ossei nella fabbricazione di concimi organici.
I prodotti del metabolismo possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.
I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo6 lettera f possono essere eliminati anche in un impianto di depurazione pubblico oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.
Art. 24 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria3
I sottoprodotti di origine animale della categoria3 vanno eliminati:
secondo i metodi previsti all’articolo23 per i sottoprodotti della categoria2;
mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali, articoli da masticare o prodotti tecnici ai sensi degli articoli 27–35.
I sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera possono essere eliminati nelle acque di provenienza. D’intesa con le competenti autorità preposte alla pesca, il veterinario cantonale può estendere l’applicabilità di tale prescrizione anche al luogo della prima trasformazione dopo l’approdo.
Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale
Possono essere sotterrati:
corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a10 kg, in terreno privato;
animali da compagnia in cimiteri per animali.
I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato7.
Art. 26 Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione
L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199010 sui rifiuti (OTR), dall’ordinanza del 22 giugno 200511 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 200512 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 200113 sui concimi.
Capitolo 4 Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione
di animali e la fabbricazione di prodotti tecnici
Sezione 1 Divieti e deroghe
Art. 27 Divieti
Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.
I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.
Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:
resti alimentari;
proteine animali;
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c.
D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’UFV può stabilire metodi e valori soglia per l’attuazione dei capoversi 1–3.
Art. 28 Deroghe
In deroga all’articolo27 gli animali possono essere alimentati con:
latte e latticini, colostro, uova e prodotti a base di uova;
gelatina di non ruminanti;
proteine idrolizzate di non ruminanti o ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
grassi della categoria3 dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero21.
Sezione 2 Alimentazione degli animali da reddito
Art. 29 Somministrazione di sottoprodotti di animali acquatici ai non ruminanti e somministrazione di farina di pesce ai vitelli
In deroga all’articolo27 i sottoprodotti della categoria3 di animali acquatici possono entrare nella composizione di alimenti per suini o volatili, e la farina di pesce nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:
a. sono stati sterilizzati a pressione conformemente all’allegato5 oppure trasformati con un metodo che garantisce l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato5 numero38, oppure sono stati scaldati portando la temperatura al punto d’ebollizione per almeno20 minuti;
ad ogni livello della filiera ‒ dalla produzione fino al momento della somministrazione agli animali ‒ sono stati raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in modo da essere fisicamente separati da installazioni ed impianti utilizzati per sottoprodotti di altri animali;
lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è stato notificato alla stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux;
lo stabilimento di produzione tiene un registro dell’utilizzazione e delle aggiunte di sottoprodotti; e
eccettuati i prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, gli alimenti per animali sono utilizzati e immagazzinati soltanto in aziende in cui non sono tenuti ruminanti.
Art. 30 Somministrazione di prodotti sanguigni ai non ruminanti
In deroga all’articolo27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per suini, volatili e animali acquatici, se:
provengono da macelli in cui non vengono macellati ruminanti oppure da macelli in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
derivano da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello; e
sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo29.
Art. 31 Somministrazione di sottoprodotti della categoria3 agli animali acquatici
In deroga all’articolo27 i sottoprodotti di origine animale della categoria3 provenienti da macelli o da altre aziende del settore alimentare possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali acquatici, se:
provengono da macelli in cui non vengono macellati ruminanti oppure da macelli in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;
secondo il controllo ufficiale delle carni le carcasse di non ruminanti e le loro parti sono commestibili o non rappresentano un pericolo per la salute pubblica o animale (art.7 lett. a);
sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo29; e
gli alimenti per animali vengono immagazzinati e utilizzati unicamente in aziende di acquacoltura registrate.
Art. 32 Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico ai non ruminanti
In deroga all’articolo27 capoverso3 lettera c, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico derivati da sottoprodotti di origine animale della categoria3 possono essere utilizzati per l’alimentazione di non ruminanti, se:
sono stati ottenuti con i metodi di trasformazione di cui all’allegato5;
gli alimenti per animali di cui sono costituenti hanno un contenuto di fosforo totale inferiore al dieci per cento; e
sono adempiuti i requisiti relativi allo stabilimento di produzione e all’utilizzazione nonché all’immagazzinamento degli alimenti per animali di cui all’articolo29 lettere b–e.
Sezione 3 Alimentazione di altri animali
Art. 33 Produzione di alimenti per animali da compagnia
I sottoprodotti di origine animale della categoria3 possono essere trasformati in alimenti per animali da compagnia:
dopo una sterilizzazione a pressione secondo l’allegato5, se: 1. vengono trasformati in alimenti per animali in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali non da reddito, e 2. vengono immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e sono trasportati separatamente;
senza sterilizzazione a pressione, se: 1. adempiono alle condizioni di cui alla lettera a, 2. vengono trasportati esclusivamente in recipienti appositi, 3. sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali, e 4. adempiono alle norme microbiologiche di cui all’allegato5 numero38.
Art. 34 Cessione per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi
Per l’alimentazione di animali da compagnia e altri carnivori nonché uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere utilizzati:
sottoprodotti di origine animale della categoria3 greggi o trasformati secondo l’allegato5;
carcasse della categoria3 o parti di esse accompagnate da una decisione del controllo delle carni con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali»;
corpi di animali e parti di essi ammessi secondo l’articolo22 capoverso2.
Sezione 4 Fabbricazione di prodotti tecnici
Art. 35
I sottoprodotti di origine animale della categoria3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:
i sottoprodotti e i prodotti derivati vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero5;
i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Capitolo 5 Responsabilità dell’eliminazione
Art. 36 Eliminazione da parte del proprietario
Chi fabbrica o trasforma a titolo professionale prodotti di origine animale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano da tale attività.
Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso.
Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale devono consegnare questi ultimi al centro di raccolta designato dal Cantone qualora non siano in grado di provvedere alla loro eliminazione.
Art. 37 Eliminazione da parte del Cantone
La responsabilità dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla produzione o dalla trasformazione di prodotti di origine animale effettuata a titolo professionale spetta al Cantone; questa disposizione non si applica ai resti alimentari.
Se i resti alimentari sono frammischiati a scarti verdi, la responsabilità dell’eliminazione spetta al Cantone qualora essi vengano raccolti come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 31b della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente. 3I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.
Art. 38 Infrastruttura dei Cantoni
Ogni Cantone provvede affinché:
per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura adeguata;
vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.
In materia di infrastrutture per il trasporto i Cantoni agiscono di concerto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.
Art. 39 Garanzia di eliminazione in Svizzera
Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.
È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione d’esercizio e la quantità totale annua eliminata.
La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame immagazzinabili, resti alimentari o sottoprodotti di origine animale sottoposti a sterilizzazione a pressione, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.
La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’UFV.
Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dagli articoli25 e 32 dell’ordinanza 18 aprile 200714 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.
Art. 40 Costi
Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.
Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.
Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione.
I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.
Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.
Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione
I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata per loro incarico.
Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se risulta necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare, ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.
Lo stabilimento di eliminazione deve:
informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale eliminati; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone;
comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.
Capitolo 6 Provvedimenti in caso di epizoozia
Art. 42 Principio
I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto i sottoprodotti di origine animale non possono nemmeno essere utilizzati per l’alimentazione di animali, come articoli da masticare o per la fabbricazione di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli43 e 44.
Art. 43 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale
Se viene constatata un’epizoozia il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:
in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui vengano presi in considerazione diversi impianti;
quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.
Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie1 e 2 non possa più avvenire negli impianti a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se l’impianto in questione riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo12.
Art. 44 Provvedimenti ordinati dall’UFV
Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’UFV può:
ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nell’area interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse aree colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;
ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione; i Cantoni indennizzano lo stabilimento in caso di spese supplementari o mancato guadagno.
Capitolo 7 Attuazione
Art. 45 Attuazione
L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.
Art. 46 Controlli ufficiali
I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. I Cantoni controllano gli impianti almeno una volta all’anno; la frequenza con cui sono controllati gli altri stabilimenti autorizzati e gli stabilimenti registrati dipende dal tipo e dal volume di attività che essi svolgono.
Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 maggio 199915 sugli alimenti per animali.
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall’allegato8.
Art. 48 Disposizioni transitorie in materia di impianti
Gli impianti nella cui area vengono tenuti animali sono disciplinati dal diritto vigente se la domanda di costruzione è stata inoltrata prima del 1° luglio 2011 (allegato3 n. 24).
Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio esistenti, in cui resti alimentari non precedentemente igienizzati subiscono una fermentazione termofila secondo altri metodi conformemente all’allegato5 numero46, devono disporre della necessaria autorizzazione dell’UFV al più tardi il 1° luglio 2013.
Art. 49 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art.11 cpv. 1) Stabilimenti soggetti ad autorizzazione
1 Stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale secondo l’allegato5, eccettuato se fabbricano esclusivamente prodotti tecnici ai sensi
dell’allegato5 numero5.
Stabilimenti di incenerimento di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, eccettuati gli stabilimenti autorizzati conformemente a disposizioni di diritto ambientale.
Stabilimenti di produzione di combustibile derivato da sottoprodotti di origine animale (art.22 cpv.1 lett. b n. 2).
Stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia.
Stabilimenti di produzione di concime organico e fertilizzanti.
Crematori e cimiteri per animali.
Stabilimenti di immagazzinamento o trasporto di sottoprodotti di origine animale greggi.
Stabilimenti in cui avvengono le fasi successive della trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare cernita, taglio, riscaldamento (ad es. pastorizzazione), refrigerazione, congelamento e salatura dei sottoprodotti di origine animale, scuoiamento o asportazione del materiale a rischio specificato.
Stabilimenti di immagazzinamento o trasporto di prodotti derivati:
da eliminare mediante incenerimento;
da utilizzare come alimenti per animali, eccettuati gli stabilimenti registrati o omologati ai sensi degli articoli20 e 20a dell’ordinanza del 26 maggio 199916 sugli alimenti per animali;
destinati alla produzione di concime organico e fertilizzanti.
Allegato 2
(art.15 cpv. 1) Principi del controllo autonomo
L’identificazione dei punti critici di controllo e l’attuazione delle misure di sicurezza vanno garantite mediante:
l’identificazione e l’analisi dei potenziali rischi per la salute pubblica e animale in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di
la determinazione di aspetti, operazioni o fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi sanitari possono essere eliminati o ridotti (Critical Control Points, CCP);
la definizione di valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP;
la realizzazione di un sistema di sorveglianza (monitoraggio) atto a verificare l’adempimento dei criteri CCP previsti;
la definizione di misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inadempimento dei criteri CCP;
la definizione di una procedura di verifica della funzionalità del sistema di controllo (verifica);
la documentazione relativa ai provvedimenti di cui alle lettere a–f.
L’attuazione del sistema di controllo di cui al numero1 deve essere commisurata ai rischi per la sicurezza e al volume di produzione. I centri di raccolta devono adempiere soltanto ai requisiti di cui alle lettere a–c del numero1.
Il personale deve conoscere le prescrizioni necessarie alla sicurezza dell’eliminazione. Il responsabile dello stabilimento deve imporne e verificarne l’osservanza.
Allegato 3
(art.16 cpv.4 e 5) Requisiti degli impianti
1 Requisiti generali
11 Sistemazione dei luoghi
111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi. 112 Le vie d’accesso agli impianti devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione. 113 La zona «sporca» degli impianti comprende l’area di scarico dei sottoprodotti di origine animale e le parti degli impianti in cui è possibile la diffusione di agenti patogeni. Essa deve costituire uno spazio chiuso. 114 Gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
12 Installazioni
121 Gli impianti devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi. 122 Gli impianti devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono trasformati entro24 ore dal loro arrivo. 123 Gli impianti devono disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per il personale. 124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie1 o 2, almeno nella zona «sporca» deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. Il processo di pretrattamento deve garantire che le dimensioni delle particelle solide nelle acque reflue non siano superiori a1 mm (= lunghezza dei lati). Non è consentita nessuna macinatura o macerazione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale attraverso il processo di pretrattamento. I materiali solidi ritenuti, considerati materiale greggio della relativa categoria, vanno eliminati secondo le prescrizioni della presente ordinanza.
13 Esercizio degli impianti
131 I sottoprodotti di origine animale devono essere opportunamente immagazzinati e trasformati, riciclati o inceneriti il più presto possibile dopo il loro arrivo all’impianto. 132 I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale greggio devono essere puliti in un’area apposita. Si deve procedere in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati. 133 Gli addetti alle operazioni eseguite nella zona «sporca» non devono entrare nella zona «pulita» se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato queste ultime. Attrezzature ed utensili non devono essere portati dalla zona «sporca» a quella «pulita», a meno che siano stati precedentemente puliti e disinfettati. Devono essere definite procedure di gestione del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote. 134 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura e tempo e, se del caso, pressione, devono essere costantemente rilevati e registrati. I dispositivi di misurazione della temperatura devono essere tarati regolarmente. 135 Il materiale che eventualmente non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (ad esempio a seguito di fuoriuscite di materiale al momento dell’avvio del processo o di perdite degli apparecchi riscaldanti) deve essere nuovamente immesso nel circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a trasformazione. 136 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione.
14 Pulizia e disinfezione
141 Gli impianti devono essere provvisti di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani. 142 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’attrezzatura per la pulizia e la disinfezione dei veicoli. 143 Impianti e veicoli devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente. 144 Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Per la pulizia devono essere forniti utensili e prodotti adeguati.
145 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. A tale scopo occorre procedere secondo un programma che deve essere documentato. 146 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la diffusione di agenti patogeni.
2 Requisiti specifici
21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento intermedio, il riciclaggio o
l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti 211 Gli impianti di immagazzinamento intermedio, riciclaggio o incenerimento di sottoprodotti di origine animale infetti devono essere provvisti di un’area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori per corpi di animali infetti (art. 38). 212 I contenitori devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere scaricati in tutti gli impianti della Svizzera destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti. 213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.
22 Requisiti degli impianti di incenerimento
221 Prima dell’incenerimento i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in recipienti chiusi.
222 Sotto il profilo costruttivo, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni; per il resto si
applicano gli articoli 38–42 OTR17 e l’ordinanza del 16 dicembre 198518 contro l’inquinamento atmosferico. 223 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo da consentire un’eliminazione dei residui conforme alle disposizioni della OTR. 224 I parametri più importanti in relazione all’incenerimento, in particolare la temperatura e il tempo, devono essere costantemente rilevati e registrati. 225 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e a un test annuale di verifica. La taratura deve essere effettuata mediante misurazioni parallele in base ai metodi di riferimento almeno ogni tre anni.
23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio
231 I requisiti da adempiere sono menzionati agli articoli 43–45 OTR e all’allegato2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200519 concernente la riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. 232 Gli impianti e il loro esercizio devono garantire che tutto il materiale greggio contenente sottoprodotti di origine animale venga trattato conformemente all’allegato5 numero4. Il trattamento può avvenire presso l’impianto o essere effettuato da uno stabilimento che raccoglie e pretratta il materiale greggio. 233 L’unità di igienizzazione deve obbligatoriamente essere dotata installazioni per il controllo e la registrazione dei parametri di processo. 234 L’immagazzinamento e la trasformazione devono per quanto possibile garantire che i sottoprodotti di origine animale greggi non siano accessibili agli animali selvatici, compresi roditori ed uccelli. 235 Mediante l’attuazione di misure costruttive e gestionali si deve garantire che il prodotto finito non possa essere contaminato. 236 L’UFV può prescrivere agli impianti requisiti minimi in materia di capacità e quantità.
24 Requisiti degli impianti nella cui area vengono tenuti animali
241 Infrastrutture ed esercizio degli impianti devono garantire una totale separazione fisica tra l’impianto, da un lato, e il bestiame, gli alimenti degli animali e, se del caso, la lettiera dall’altro. Stalla ed impianto devono trovarsi in edifici diversi. 242 Gli animali da reddito non possono venire in contatto né direttamente né indirettamente con l’impianto, i veicoli, i recipienti di trasporto e gli utensili usati per i sottoprodotti di origine animale. 243 Anche le vie di accesso all’impianto e di uscita da esso devono essere oggetto di provvedimenti costruttivi e gestionali volti a separarle dal luogo in cui sono tenuti gli animali da reddito. Le distanze devono essere stabilite in modo da impedire che dalla presenza dell’impianto derivi un rischio inaccettabile in relazione alla propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
Allegato 4
(art.19 cpv.2 nonché20 cpv.2 e 6) Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
1 Identificazione
11 Durante il trasporto un’etichetta applicata al veicolo, al recipiente, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria
dei sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre figurare i colori e le diciture seguenti:
il colore nero e la scritta «destinato solo all’eliminazione/all’incenerimento» oppure «destinato allo sfruttamento energetico e al successivo incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria1;
il colore nero e la scritta «destinato all’alimentazione di (nome della categoria di animali)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria1 di cui sia ammessa l’utilizzazione per l’alimentazione di animali carnivori e di uccelli necrofagi (art.22 cpv. 2);
il colore giallo e la scritta «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria2;
il colore verde e la scritta «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria3.
Durante la trasformazione, il materiale delle categorie1 e 2 che viene sterilizzato a pressione deve essere marcato con trieptanoato di glicerina (GHT) rispettando le condizioni seguenti:
il GHT deve essere aggiunto dopo che il materiale è stato igienizzato ad una temperatura di almeno 80 °C; deve essere garantita una ripartizione uniforme del GHT;
chi gestisce l’impianto deve poter documentare mediante un sistema di monitoraggio e registrazione che nel materiale trasformato la concentrazione minima di GTH è di 250 mg GTH/ kg di grasso;
la marcatura con il GHT non è necessaria se dopo la sterilizzazione a pressione il materiale trasformato viene incenerito direttamente nello stesso impianto oppure viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.
2 Veicoli e recipienti
I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in recipienti o veicoli coperti, a tenuta stagna, resistenti alla corrosione e facili da pulire.
Dopo ogni utilizzazione, i veicoli e i recipienti riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equipaggiamento e gli utensili riutilizzabili che entrano in contatto con i sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati, nonché tenuti in buono stato di pulizia fino all’utilizzazione successiva.
Nei recipienti riutilizzabili deve essere trasportato unicamente un determinato sottoprodotto trasformato.
I recipienti per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse, prodotti della macellazione e altri prodotti destinati al consumo umano.
I sottoprodotti di origine animale di categoria3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro24 ore dall’invio.
I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.
3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni
Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:
data di prelievo del materiale;
descrizione del materiale comprendente i dati di cui al numero11;
specie animale da cui derivano i sottoprodotti della categoria3 se questi ultimi sono destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali;
numero dei marchi auricolari nel caso di pelli e pelami di animali ad unghia fessa;
peso del materiale;
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di provenienza;
nome, indirizzo e numero di controllo dell’impresa di trasporto;
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione;
eventualmente tipo e procedimento di trasformazione.
La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre copie. L’originale deve essere accluso all’invio fino alla destinazione finale ed essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo stabilimento di provenienza, l’altra all’impresa di trasporto.
Le decisioni del controllo delle carni di cui agli articoli20 capoverso2 e 34 lettera b devono contenere i dati seguenti:
data;
macello;
tipo di materiale;
peso del materiale;
uso previsto;
nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione.
Le schede d’accompagnamento per sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per attività artistiche, per la produzione di trofei, a fini tassidermici o a fini diagnostici, didattici e di ricerca devono contenere i dati seguenti:
data;
nome e indirizzo dello speditore e del destinatario;
tipo di materiale;
uso previsto.
4 Centri di raccolta
41 Sistemazione dei luoghi
411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire a persone non autorizzate e ad animali di accedervi. 412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.
42 Installazioni
421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da potere essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi. 422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro24 ore.
43 Pulizia e disinfezione
431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, recipienti e utensili, come pure per la pulizia delle mani.
432 I centri di raccolta devono essere tenuti in buono stato di pulizia e disinfettati regolarmente. 433 Nei centri di raccolta devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.
Allegato 5
(art.20 cpv.3 lett. c,21, 22 cpv.1 lett. b,23 cpv.1 lett. b,28 lett. d,29 lett. a,
lett. a,33 lett. a e b n. 4, 34 lett. a e 35 lett. a) Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
1 Sterilizzazione a pressione
11 All’inizio del processo di sterilizzazione le dimensioni delle particelle di materiale greggio non possono essere superiori a 50 mm. Particelle di
dimensioni maggiori devono essere ridotte per via meccanica. L’efficienza della riduzione deve essere controllata e registrata. Se i controlli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei lati) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.
Gli effetti della sterilizzazione devono corrispondere a quelli di un trattamento termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, effettuato ad una pressione di3 bar per20 minuti.
2 Trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale della categoria2
Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiale della categoria2 si possono utilizzare i metodi seguenti:
Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno20 minuti (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri);
Saponificazione con NaOH 12 M per la produzione di glicerolo e sapone:
con processo discontinuo a 95 °C per3 ore; oppure
con processo continuo a 140 °C e 2 bar per8 minuti.
3 Fabbricazione di alimenti per animali o prodotti tecnici derivati da materiale della categoria3
31 Utilizzazione dei grassi nella fabbricazione alimenti per animali
311 Il grasso di mammiferi deve essere scaldato portando la temperatura a 133 °C per20 minuti. 312 I grassi fusi ottenuti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 per cento in peso.
313 Il grasso di animali non appartenenti alla classe dei mammiferi deve essere sottoposto ad un trattamento termico che garantisca la completa denaturazione di tutte le proteine.
32 Produzione di collagene
Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, il collagene deve essere prodotto secondo i criteri seguenti: 321 Come materie prime possono essere utilizzati soltanto ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti della categoria3 di animali macellati. 322 Il collagene deve essere prodotto mediante un processo tale da assicurare che i materiali della categoria3 non trasformati siano sottoposti ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH mediante acido od alcali seguita da uno o più risciacqui, il filtraggio e l’estrusione. Dopo tale trattamento, il collagene può essere sottoposto ad essiccamento.
33 Produzione di gelatina
Se non è conforme alla normativa in materia di derrate alimentari, la gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il materiale greggio sia sottoposto a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui. La gelatina è estratta mediante riscaldamento e purificata per filtrazione e sterilizzazione.
34 Produzione di proteine idrolizzate
341 Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione del materiale greggio. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore ai
000 Dalton. 342 Le proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelame e pelli di ruminanti devono essere prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate utilizzando un processo che comprenda la preparazione del materiale greggio mediante salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguita da:
esposizione del materiale a un pH superiore a11 per più di3 ore, a una temperatura superiore a 80° C, seguita da un trattamento termico di oltre 140 °C per30 minuti a una pressione maggiore di3,6 bar; oppure
esposizione del materiale a un pH compreso tra1 e 2, seguito da un pH superiore a11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di 140 °C per30 minuti a una pressione di3 bar.
35 Trasformazione in fosfato bicalcico
351 Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:
tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del4 per cento e a un pH inferiore a1,5 per un periodo di almeno due giorni;
in seguito al procedimento di cui alla lettera a, venga effettuato un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e
tale precipitato sia infine essiccato con aria calda aria avente una temperatura d’ingresso tra 65 °C e 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra 30 °C e 65 °C.
352 Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.
36 Trasformazione in fosfato tricalcico
Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo atto a garantire che:
tutto il materiale osseo sia finemente triturato in modo da ottenere frammenti ossei di dimensioni inferiori ai14 mm, sgrassato con un getto contrario di acqua calda e sottoposto a cottura continua a vapore a 145 °C per30 minuti a4 bar;
il brodo di proteine venga separato dall’idrossiepatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e
il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essiccato in un letto fluido con aria a 200 °C.
37 Produzione di alimenti e articoli da masticare per animali da compagnia
371 Per fabbricare conserve di alimenti per animali da compagnia il materiale deve essere sottoposto a trattamento termico in cui sia raggiunto un valore Fc pari o superiore a3. 372 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere sottoposti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa. 373 Gli articoli da masticare devono essere sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni.
38 Criteri microbiologici per i prodotti derivati usati nella fabbricazione di alimenti per animali
I prodotti derivati usati nella fabbricazione di alimenti per animali devono essere ottenuti con un metodo che garantisca il rispetto delle seguenti norme microbiologiche:
a. Salmonella spp.: assenza in25 g; n=5, c=0, m=0, M=0; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione; riale prelevati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione. n = numero di campioni da esaminare; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio
Prima di essere trasformato in concime, il materiale della categoria3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero1. Sottoprodotti derivati da animali acquatici nonché pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli sono esonerati dall’adempimento di tale prescrizione se prima di ulteriori fasi di trasformazione sono stati sottoposti per almeno un’ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C o se sono usati nella fabbricazione di proteine idrolizzate.
4 Riciclaggio in impianti di produzione di biogas e in impianti di compostaggio
41 Prima o nel quadro della trasformazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero1.
È esonerato dall’obbligo di sterilizzazione a pressione il materiale della categoria3 che fermenta in un impianto di depurazione e successivamente viene portato all’incenerimento mediante un sistema chiuso.
I prodotti di cui all’articolo7 lettere b–g sono esclusi dall’obbligo di sterilizzazione a pressione se prima o nel quadro della fermentazione o del compostaggio sono stati sottoposti per almeno1 ora, sotto forma di particelle di
mm al massimo, a un trattamento termico, con una temperatura al centro della massa di 70 °C.
Latte, latticini e colostro (art.7 lett. d) sono esonerati anche dall’obbligo relativo al trattamento termico di cui al numero43.
Invece del trattamento termico di cui al numero43 per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 per cento.
L’UFV può autorizzare altri metodi purché sia dimostrato che sotto il profilo igienico sono di efficacia comparabile. La dimostrazione deve comprendere un’analisi dei rischi, compresa l’incidenza del materiale utilizzato, una definizione completa delle condizioni di trasformazione e una convalida del processo. La convalida deve dimostrare che si perviene alla seguente riduzione complessiva del rischio:
una riduzione di5 log10 dell’Enterococcus faecalis o della Salmonella
una riduzione di almeno3 log10 del titolo infettante dei virus termoresistenti come il Parvovirus ogniqualvolta essi vengano riconosciuti come un rischio pertinente; e
nel caso di processi chimici, una riduzione di almeno il 99,9 % (3 log10 dei parassiti resistenti, quali le uova di Ascaris sp., in fase vitale.
5 Fabbricazione di prodotti tecnici
I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati usati nella fabbricazione di prodotti tecnici devono essere pastorizzati oppure trattati utilizzando un altro processo di efficacia comparabile per quanto attiene alla riduzione di microorganismi.
Allegato 6
(art.21 cpv. 3) Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
1 Biodiesel e residui del processo di distillazione, biogas e altri carburanti ottenuti da prodotti derivati.
2 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e imballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo22 dell’ordinanza del 26 maggio 199920 sugli alimenti per animali.
Pelli e pelame di animali ad unghia fessa:
idonei al consumo umano ma utilizzati per altri scopi,
sottoposti ad un processo completo di conciatura,
conciati al cromo (allo stato «wet blue»),
allo stato «pickled pelts», oppure
trattati con calce e in salamoia, a pH compreso tra12 e 13, per almeno 8 ore (pelli calcinate).
Trofei di caccia e altri preparati animali:
ottenuti da ungulati e uccelli sottoposti a un trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente;
ottenuti da specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli provenienti da regioni non soggette a restrizioni per motivi di polizia sanitaria.
Lana non sottoposta a lavaggio industriale.
Piume, parti di piume e piumino sottoposti a lavaggio industriale o trattati con vapore caldo a 100 °C per almeno30 minuti.
Allegato 7
(art.25 cpv. 2) Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento
1 Ubicazione
I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S1, S2, S3 né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore particolarmente minacciato ai sensi dell’articolo29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199821 sulla protezione delle acque.
I luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali non possono trovarsi in aree con suoli umidi né in aree minacciate da inondazioni, cadute di massi, smottamenti o particolarmente esposte ad erosione.
I corpi di animali non possono essere sotterrati nei bacini di raccolta di acque sorgive o in aree importanti per la captazione di acqua potabile.
2 Misure preventive
I corpi degli animali sotterrati devono trovarsi almeno2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno1,2 m.
Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso deve essere recintato per due anni. Il veterinario cantonale può prolungare questo termine, se la prevista utilizzazione del luogo mette a rischio la salute pubblica e animale.
I cimiteri per animali devono essere recintati o separati adeguatamente in altro modo dall’ambiente circostante.
Allegato 8
(art. 47) Abrogazione e modifica del diritto vigente
I
L’ordinanza del 23 giugno 200422 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è abrogata.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.
1. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199023 sui rifiuti
Art. 30 Ubicazione, sistemazione e chiusura
L’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato2. Sono fatte salve le prescrizioni sul sotterramento secondo l’ordinanza del 25 maggio 201124 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 32 cpv.2 lett. d
Non possono essere depositati in una discarica i rifiuti seguenti:
d. i sottoprodotti di origine animale che devono essere eliminati secondo l’ordinanza del 25 maggio 201125 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di 2. Ordinanza del 23 novembre 200526 concernente la macellazione e il controllo delle carni
Art. 3 lett. h n. 2
Nella presente ordinanza si intende per:
h. parti della carcassa: 2. i sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 201127 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
3. Ordinanza del 10 gennaio 200128 sulla messa in commercio di concimi
Art. 8 cpv.1 lett. c e d
Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:
non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale, eccettuati i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero e gli scarti verdi con resti alimentari; o
non è fabbricato a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli.
Art. 21b Autorizzazione d’esercizio
Per la fabbricazione di concimi con sottoprodotti di origine animale trasformati ai sensi dell’articolo8 capoverso1 lettera c è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
Per l’importazione, l’immagazzinamento e il trasporto di sottoprodotti di origine animale trasformati ai sensi dell’articolo8 capoverso1 lettera c effettuati allo scopo di fabbricare concimi organici o organo-minerali è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
Oltre ad adempiere ai requisiti posti dalla presente ordinanza, le aziende autorizzate devono ottemperare alle disposizioni pertinenti dell’ordinanza del 25 maggio 201129 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
4. Ordinanza del 27 giugno 199530 sulle epizoozie Sostituzione di un’espressione Agli articoli 101 capoverso2 lettere b e c, 105 capoverso1, 109 capoverso2, 117 capoverso4, 122d capoverso1 lettera a, 123a capoverso3, 147 capoverso1 lettera f, 155 capoverso1 lettere c e d, 163 capoverso1 lettera b, 194 capoverso1 lettera d, 211 capoverso1 lettera c, 260 capoverso1 lettere b e c, 281 capoverso1 lettera a, 282 capoverso1 lettera c e 289 capoverso2 lettera b l’espressione «sottoprodotti di origine animale della categoria2 ai sensi dell’articolo 5 OESPA» è sostituita da «sottoprodotti di origine animale della categoria2 ai sensi dell’articolo 6 OESA».
Art. 6 lett. e
Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:
e. OESA: ordinanza del 25 maggio 201131 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
Art. 179d cpv.2, primo periodo
Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria1 (art. 22 OESA32. …
Art. 180b cpv.4
Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv.1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all’articolo 22 capoverso 1 OESA33.
Art. 180c cpv.2, primo periodo
Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria1 (art. 22 OESA34. … 5. Ordinanza del 10 novembre 200435 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 1, frase introduttiva
Per sostenere i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 201136 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi:
Art. 2 cpv.4
I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti derivati da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo36 capoverso 2 OESA37.
6. Ordinanza del 18 aprile 200738 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali
Art. 2 lett. o
Nella presente ordinanza si intende per:
o. OESA: l’ordinanza del 25 maggio 201139 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
Art. 14 cpv.2 lett. b e 4
Il permesso è richiesto per:
b. l’importazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie1 e 2 di cui agli articoli5 e 6 OESA40, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201141;
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; versione secondo GU L 54 del26.2.2011, pag.1.
L’UFV rilascia i permessi di cui al capoverso2 lettera b se le autorità competenti del Paese di provenienza hanno approvato l’esportazione. L’UFV può negare o revocare i permessi se:
sussiste il rischio elevato di introdurre un’epizoozia con i sottoprodotti di
la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessaria per l’eliminazione a livello nazionale.
Art. 15 cpv.1, 2 e 4, frase introduttiva
Per l’importazione di animali dall’Unione europea i certificati richiesti devono essere rilasciati mediante Traces se ciò è previsto dall’Accordo per la categoria di animali in questione.
Se per le partite d’importazione di animali e prodotti animali provenienti dall’Unione europea sono previsti certificati Traces o particolari documenti commerciali, i rispettivi testi sono pubblicati in Internet42.
Se non sono previsti i certificati di cui ai capoversi 1–3, gli animali e i prodotti animali devono essere accompagnati da un documento commerciale contenente i dati seguenti:
Art. 25 Sottoprodotti di origine animale
I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati nell’Unione europea soltanto con un permesso dell’UFV:
sottoprodotti delle categorie1 e 2 ai sensi degli articoli5 e 6 OESA43, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201144;
i sottoprodotti della categoria3 ai sensi dell’articolo 7 OESA, eccettuati pelli, pelame, resti alimentari e prodotti sottoposti a sterilizzazione a pressione ai sensi dell’articolo39 capoverso 3 OESA.
L’UFV rilascia il permesso se:
non si vi oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destinazione;
il richiedente prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera conformemente all’articolo39 capoverso 2 OESA; e
il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di origine animale delle categorie1 e 2.
V. nota relativa all’art.14 cpv.2 lett. b.
L’UFV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso2 lettera b.
Una notifica mediante Traces e un certificato ai sensi dell’articolo23 capoverso 2 sono prescritti per partite di:
sottoprodotti di origine animale delle categorie1 e 2 ai sensi del capoverso 1 lettera a;
proteine animali trasformate ai sensi dell’allegato I numero5 del regolamento (UE) n. 142/2011.
Per quanto attiene alla raccolta di sottoprodotti di origine animale, alla loro identificazione e alle schede d’accompagnamento, ad integrazione degli articoli19 e 20 OESA si applicano le disposizioni di cui all’allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/2011.
Art. 32 Sottoprodotti di origine animale
Ai sottoprodotti di origine animale si applica per analogia l’articolo25. Per quanto attiene a certificati e procedure si applicano le condizioni del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito.
7. Ordinanza del 27 agosto 200845 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
Art. 11 cpv.7
Le parti e le sezioni che non sono utilizzate secondo i capoversi5 e 6 devono essere eliminate come materiale della categoria3 conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201146 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).