RU 2011 275
Legge federale
sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza
illecita di persone politicamente esposte
(Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI)
del 1° ottobre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 20102,
decreta:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente legge definisce le modalità del blocco, della confisca e della restituzione dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte o della loro cerchia nel caso in cui una domanda d’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non possa avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente in cui la persona politicamente esposta esercita o ha esercitato la sua funzione pubblica (Stato di provenienza).
Sezione 2 Blocco
Art. 2 Condizioni
Il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, in vista dell’apertura di un procedimento di confisca fondato sulla presente legge, se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
i valori patrimoniali sono oggetto di una misura provvisoria di sequestro nell’ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;
i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di: 1. persone che ricoprono o hanno ricoperto eminenti funzioni pubbliche all’estero (persone politicamente esposte), segnatamente capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, nonché i RS 196.1 membri degli organi superiori delle imprese pubbliche d’importanza nazionale, o 2. persone fisiche e giuridiche legate a persone politicamente esposte per motivi familiari, personali o d’affari (cerchia);
lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario interno (situazione di dissesto); e
la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco di tali valori patrimoniali.
Art. 3 Durata
I valori patrimoniali sono bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca.
Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è proposta un’azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.
Art. 4 Soluzione negoziale
Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 8–10 si applicano per analogia a tale restituzione.
La soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.
Sezione 3 Confisca
Art. 5 Procedura di confisca
Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di proporre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.
Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:
sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o della sua cerchia;
sono di provenienza illecita; e
sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
Non può essere eccepita la prescrizione dell’azione penale o della pena.
Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria.
Art. 6 Presunzione d’illiceità
La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all’esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e
il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta in questione era notoriamente elevato nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica.
La presunzione è infirmata se la liceità dell’acquisizione è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.
Art. 7 Diritti di terzi
Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali:
un’autorità svizzera fa valere diritti; o
una persona non facente parte della cerchia della persona politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali: 1. in Svizzera, o 2. all’estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.
Sezione 4 Restituzione
Art. 8 Principio
La restituzione dei valori patrimoniali confiscati è volta a:
migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza;
rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza e porre fine all’impunità dei criminali.
Art. 9 Procedura
I valori patrimoniali confiscati sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico.
Le modalità di restituzione possono essere sancite da un accordo tra la Svizzera e lo Stato di provenienza.
Tale accordo può concernere segnatamente:
il genere di programmi d’interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;
l’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
i partner coinvolti nella restituzione;
il controllo e il monitoraggio dell’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.
La conclusione di tale accordo compete al Consiglio federale.
In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può segnatamente restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione del DFAE.
Art. 10 Spese procedurali
Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco e restituzione.
Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfetario.
Sezione 5 Rimedi giuridici e collaborazione tra autorità
Art. 11 Ricorso
Il blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’articolo 55 capoverso2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non è applicabile.
Non è proponibile la censura dell’inadeguatezza.
Per il resto, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 12 Collaborazione tra autorità
L’Ufficio federale di giustizia informa il DFAE qualora una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o della loro cerchia non possa avere esito.
Su istanza del DFAE o del DFF, le autorità federali e cantonali comunicano tutti i dati necessari all’esecuzione della presente legge.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 14 Disposizioni transitorie
I valori patrimoniali che, all’entrata in vigore della presente legge, sono stati bloccati dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 184 capoverso3 della Costituzione federale poiché la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non ha avuto esito restano bloccati sino al passaggio in giudicato della decisione sulla confisca conformemente alla presente legge.
Il blocco decade se l’azione di confisca non è proposta entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 20 gennaio 20114, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2011.
12 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 gen. 2011 (Cancelleria federale), FF 2010 5773.
Allegato
(art. 13) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. b n. 3
Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
b. del Consiglio federale concernenti: 3. il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 1° ottobre 20106 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita;
Art. 35 lett. d
Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:
d. le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 1° ottobre 20107 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita;
Art. 44 cpv.3
Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63–65 PA8.
2. Legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 44
F. Riserva delle La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale disposizioni speciali o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 201010 sulla 1. Realizzazione restituzione degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le degli oggetti confiscati disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.
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