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Legge federale sulla pianificazione del territorio

AS 2011 2913 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 17 dic 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2011-2913/it/legge-federale-sulla-pianificazione-del-territorio

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sulla pianificazione del territorio (RS 700)

Foglio federale: Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) (BBl 2010 1682),

RU 2011 2913

Legge federale
sulla pianificazione del territorio
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2007 5293

I

La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 8, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. e 32

I piani direttori specificano i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.

Le misure da adottare sono volte in particolare a:

  1. limitare il numero di nuove abitazioni secondarie;

  2. promuovere l’industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati;

  3. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie.

Footnotes

  1. [2] RS 700 III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore 1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.3 2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2011.4 22 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

II

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010

I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate, quali in particolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d’utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d’incentivazione.

Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

Footnotes

  1. [3] FF 2010 8009 4 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 21 giugno 2011.