RU 2011 3267
Legge federale
sulla circolazione stradale
(LCStr)
Modifica del 17 dicembre 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 22 aprile 20101; visto il parere del Consiglio federale del 26 maggio 20102,
decreta:
I
La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 95
Guida senza 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena autorizzazione pecuniaria:
chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta;
chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza di condurre in prova sia scaduta;
chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni;
chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta. 2 Chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.