RU 2011 3317
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 6 luglio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 15a cpv.1
Il DFAE e l’UFM si accertano che la delega di compiti sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.
6 luglio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |