Fonte

RU 2011 3931

Ordinanza
sulle banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 24 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Art. 19 cpv.1 e 2 lett. b

Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell’articolo 37a della legge devono disporre, oltre alla liquidità di cui all’articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell’articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l’articolo 37h capoverso 3 della legge.

Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle generali procedure di notifica, la somma:

b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente all’articolo 37a della legge;

Art. 55 e 56

Abrogati

Art. 57 cpv.1 e 3

L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell’articolo 37h della legge e non sono compensati secondo l’articolo 37b della legge.

Abrogato

Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti

Se l’importo messo a disposizione del mandatario dal responsabile della garanzia dei depositi secondo l’articolo 37i capoverso 2 della legge non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.

Art. 59

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2011.

24 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova