Fonte

RU 2011 4067

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 17 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1a Obbligo di etichettatura

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all’obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all’anno in merito:

  1. alla quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l’energia fornita;

  2. all’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero);

  3. all’anno di riferimento;

  4. al nome e all’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.

Le informazioni di cui al capoverso1 lettere a–c devono essere rilasciate per l’elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per l’elettricità fornita singolarmente a ciascun consumatore finale (mix del prodotto). L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve applicare il mix prescelto a tutti i suoi consumatori finali.

L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell’elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.

Le aziende soggette all’obbligo di etichettatura pubblicano congiuntamente, indipendentemente dal fatto che abbiano scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, il rispettivo mix del fornitore al più tardi alla fine dell’anno civile seguente, in particolare attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile.

Art. 1b cpv.1, frase introduttiva

Le aziende, compresi i produttori, che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all’obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all’obbligo di etichettatura (aziende soggette all’obbligo d’informazione), devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità le seguenti informazioni:

Art. 1c Esigenze in materia di contabilità dell’elettricità e di etichettatura dell’elettricità

Le esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità e di contabilità dell’elettricità sono disciplinate nell’allegato4.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguarle alle norme internazionali, in particolare a quelle dell’Unione europea.

Art. 1d Garanzia di origine

Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l’impianto di produzione e in seguito regolarmente l’elettricità immessa in rete dall’organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e farsi rilasciare dall’organismo di rilascio garanzie di origine per l’elettricità immessa.

Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata pari o superiore a

kVA è obbligatorio registrare l’impianto, l’elettricità immessa e la garanzia di origine.

L’organismo di rilascio emette una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda:

  1. la quantità di elettricità prodotta;

  2. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità;

  3. il periodo e il luogo di produzione.

L’organismo di rilascio deve annullare l’ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

  1. è utilizzata per l’etichettatura dell’elettricità di cui all’articolo 1a;

  2. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure

  3. è trasmessa in forma elettronica all’estero.

Le garanzie di origine per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

Il DATEC può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine e alla durata di validità di quest’ultima. Può inoltre esonerare determinati tipi di impianti di produzione dall’obbligo di cui al capoverso 2 per i quali in caso contrario risulterebbero costi sproporzionatamente elevati e stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

Art. 1g Rendiconto e valutazione

L’organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all’Ufficio federale dell’energia (UFE) in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell’articolo 1d, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

L’UFE valuta le informazioni. Esso può pubblicare i risultati relativi alle informazioni di cui all’articolo 1d capoverso3 in forma generica e anonima.

Art. 3 Disposizioni generali

Le esigenze generali di cui all’articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all’articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l’elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell’articolo 7a della legge (rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi).

Art. 3a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se:

  1. i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto;

  2. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato; e

  3. sono trascorsi i due terzi del periodo di utilizzazione previsto dalle appendici1.1–1.5 come durata della rimunerazione.

Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo le esigenze stabilite nelle appendici1.1–1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso1 lettera a.

Art. 3abis Idoneità dell’ubicazione

L’UFE fissa in una raccomandazione i criteri per la valutazione dell’idoneità dell’ubicazione secondo l’articolo 7a capoverso1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l’energia eolica. Esso fissa detti criteri d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sente a tale riguardo i Cantoni.

Art. 3b, rubrica, cpv. 1bis e 2

Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell’anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della rimunerazione; per impianti secondo le appendici1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell’articolo 3e capoverso3 e dell’appendice1.3 numero3.3.

La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e dell’elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall’organismo di rilascio.

Art. 3d Riduzione annua e durata della rimunerazione

La riduzione annua e la durata della rimunerazione si calcolano in base alle appendici1.1–1.5.

Il tasso di rimunerazione per un impianto messo in esercizio nell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore delle relative modalità viene ridotto nella misura della riduzione cumulata fino all’anno della messa in esercizio. Questo tasso di rimunerazione ridotto resta invariato per l’intera durata della rimunerazione, fatte salve le modifiche di cui all’articolo 3b capoverso 1bis.

La durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre dell’ultimo anno di rimunerazione. Essa decorre senza diritto alla rimunerazione anche nel caso in cui l’impianto si trovi in lista d’attesa e non viene interrotta. In particolare non viene interrotta nel caso di un’uscita temporanea secondo l’articolo6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza ai sensi dell’articolo 3iquinquies.

Art. 3e Adeguamento della rimunerazione

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione secondo le appendici1.1–1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

Esso prende in considerazione in particolare l’economicità a lungo termine, l’evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d’acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell’energia per il riscaldamento. L’economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell’importo della rimunerazione o della sua riduzione annua.

Il DATEC può prevedere nelle appendici un adeguamento del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione anche per i produttori che ricevono già una rimunerazione o hanno ottenuto una decisione positiva, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi.

Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi1 e 3 anche nel corso dell’anno. Se in virtù di un tale adeguamento apportato nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità vincolanti al momento della loro messa in esercizio.

Se il DATEC ha proceduto ad adeguamenti e non dispone diversamente, per gli impianti per i quali il produttore non ha ancora ricevuto una decisione positiva valgono le modalità adeguate e non la riduzione. A partire dall’anno successivo il nuovo tasso di rimunerazione risultante viene nuovamente abbassato annualmente nella misura della riduzione.

Art. 3f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici

L’UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell’evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all’articolo 7a capoverso4 lettera b della legge.

Le spese scoperte di cui all’articolo 7a capoverso4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata in funzione delle quantità, dei prezzi spot negoziati quotidianamente in borsa per l’elettricità nell’area di mercato Svizzera. L’UFE lo fissa e lo pubblica trimestralmente in base ai rispettivi dati trimestrali.

Art. 3g cpv.3

La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell’articolo 7a capoverso4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell’esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto. Questa circostanza va specificata nella decisione.

Art. 3h Obblighi di notifica, messa in esercizio

Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici1.1–1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l’impianto entro i termini indicati nelle appendici1.1–1.5 e a notificare alla società nazionale di rete, entro il termine di un mese, che l’impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall’organismo di rilascio.

La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione

Se trasferisce l’impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.

Art. 3hbis Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica

Il carattere vincolante della decisione decade se:

  1. il richiedente non rispetta il termine per la notifica dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio;

  2. la tecnologia di produzione cambia rispetto alle indicazioni fornite nella notifica;

  3. le esigenze relative agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all’articolo 3a capoverso1 lettera a o c non sono rispettate;

  4. l’ubicazione dell’impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notifica; o

  5. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso4.

La società nazionale di rete revoca la decisione salvo che, nei casi di cui alla lettera a, c o d, gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente. Se per uno di questi motivi un termine (cpv.1 lett. a) non può essere rispettato, la società nazionale di rete può prorogarlo su richiesta.

Il DATEC esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.

Se emerge che le quote parziali dell’articolo 7a capoverso4 della legge non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il DATEC può fissare, per i nuovi impianti notificati, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.

Art. 3ibis Versamento della rimunerazione

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3k e quelle derivanti dalla rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell’anno. Il saldo è versato nel corso dell’anno successivo.

Se l’entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell’importo corrispondente oppure tale importo è computato nel periodo di pagamento successivo.

Art. 3iter Rispetto delle esigenze minime

Le esigenze minime si basano sulle appendici1.1–1.5.

La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3f cpv. 3). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

Se le esigenze minime sono nuovamente soddisfatte, la rimunerazione viene versata successivamente alla fine dell’anno civile senza interessi.

Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest’ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione, purché gli oneri siano soddisfatti.

Se, decorso il termine concesso, le esigenze minime non sono state soddisfatte per un intero periodo di valutazione, l’impianto viene rimunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

Art. 3iquater Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Se le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole ai sensi dell’articolo 3a capoverso1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate nel corso di un anno civile, si applica per analogia l’articolo 3iter capoversi 2 e 3.

Se vi sono motivi non imputabili al produttore ma è possibile adottare misure affinché le esigenze vengano nuovamente soddisfatte, si applica per analogia l’articolo 3iter capoversi4 e 5.

In presenza di simili motivi e se non è possibile adottare misure per porvi rimedio, la società nazionale di rete può continuare a versare la rimunerazione per un periodo adeguato; tale periodo può durare al massimo un quinto della durata della rimunerazione. In seguito l’impianto viene rimunerato al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non vengono soddisfatte.

Art. 3iquinquies Estinzione anticipata del diritto alla rimunerazione

Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se:

  1. le esigenze minime non sono state ripetutamente rispettate e per questo motivo, per tre anni civili consecutivi, l’impianto è stato rimunerato per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato;

  2. le esigenze minime non sono rispettate un anno dopo la scadenza del termine secondo l’articolo 3iter capoverso4;

c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all’articolo 3a capoverso1 lettera b o capoverso 2 a partire dalla messa in esercizio non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili.

La società nazionale di rete revoca la decisione.

Se un produttore il cui diritto alla rimunerazione si è estinto intende notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all’atto della notifica, che le esigenze minime e le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole possono essere durevolmente rispettate.

Art. 3isexies Modifiche successive alla messa in esercizio

Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l’articolo 3h, riceve una rimunerazione o è stato inserito nella lista d’attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima della sua messa in esercizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all’impianto attuale.

La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata:

  1. per il fotovoltaico: secondo il valore medio, ponderato in base alla potenza, dei tassi di rimunerazione determinanti al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo;

  2. per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell’articolo 3d capoverso 1bis.

La durata della rimunerazione non viene prolungata.

Se un impianto viene ampliato o rinnovato mediante nuovi investimenti e questi ultimi superano la soglia prevista dall’articolo 3a capoverso1 lettera a e il periodo di utilizzazione secondo l’articolo 3a capoverso1 lettera c, il produttore può scegliere se:

  1. richiedere una rimunerazione secondo il capoverso 2; oppure

  2. notificare nuovamente il progetto.

Art. 3isepties Nuova notifica

Se il produttore notifica nuovamente il progetto e ottiene una decisione positiva, la rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. Al riguardo, è rilevante il tasso di rimunerazione valido al momento della messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovo. La durata della rimunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l’intero impianto.

Se in un primo momento il produttore non ottiene una decisione positiva, il progetto viene inserito nella lista d’attesa senza diritto di priorità. Durante la sua permanenza nella lista d’attesa la rimunerazione è calcolata secondo l’articolo 3isexies capoverso 2.

Titolo prima dell’art. 3j

Sezione 3 Supplemento secondo l’articolo 15b della legge

Art. 3j Entità, nuova fissazione e riscossione

Il supplemento secondo l’articolo 15b capoverso1 della legge ammonta complessivamente a 0,45 centesimi per kWh.

Il DATEC sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui il supplemento si ripartirà presumibilmente sui singoli tipi di utilizzo.

Per il calcolo dei costi non coperti secondo l’articolo 15b capoverso1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota delle rimunerazioni che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato e che è dovuta ai produttori in base agli articoli 7a e 28a della legge come pure dei costi di esecuzione.

Il calcolo dei costi per i bandi di gara e le perdite derivanti da fideiussioni si basa sugli articoli5 e 17c. La percentuale del supplemento destinata all’indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica si basa sull’articolo 17e.

La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo secondo il capoverso1.

Art. 3k cpv.1

La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.

Art. 3l cpv. 2 lett. a nonché4

La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti:

a. il plusvalore lordo determinato sulla base del conto annuale dell’ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo le raccomandazioni specifiche in materia di tenuta dei conti dello Swiss GAAP FER2, secondo i relativi principi determinanti oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti;

La domanda di rimborso deve essere presentata all’UFE entro sei mesi dalla conclusione dell’anno contabile corrispondente.

Art. 3n Caso di rigore

I consumatori finali i cui costi dell’elettricità ammontano almeno all’8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano di:

Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch

  1. essere esposti alla concorrenza; e

  2. subire uno svantaggio rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso, oppure rispetto ai concorrenti esteri.

La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell’energia elettrica.

Titolo prima dell’art. 3p

Sezione 5 Obblighi di notifica, rendiconto, valutazione

Art. 3r Valutazione

L’UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p e quelli della notifica, in particolare con riferimento:

  1. al numero di impianti per tecnologia e Cantone;

  2. alla potenza totale e alla produzione annua;

  3. alle rimunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della rimunerazione;

  4. alle categorie di produttori e alla loro percentuale delle rimunerazioni versate complessivamente;

  5. ai nomi dei produttori con rimunerazione e all’ubicazione dei loro impianti;

  6. ai costi di esecuzione.

L’UFE può includere nella valutazione anche i progetti in lista d’attesa.

Esso pubblica regolarmente i risultati. Sono esclusi i progetti in lista d’attesa.

Art. 3s Informazioni

Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati.

Vengono fornite informazioni in merito ai progetti in lista d’attesa:

  1. ai richiedenti sulla posizione del loro progetto nella lista d’attesa;

  2. ai Cantoni interessati.

Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio.

I Cantoni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che intendono realizzare essi stessi, uno dei loro istituti o una società a cui partecipano.

Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.

Art. 4 Bandi di gara

L’UFE indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.

Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell’economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

Possono presentare progetti o programmi enti privati e pubblici.

Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non sarebbero realizzati. Il contributo è concesso un’unica volta.

Art. 4bis Conduzione e procedura

L’UFE fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni. Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

Esso può coinvolgere nell’attuazione i Cantoni od organismi privati.

Alla procedura di decisione si applica per analogia l’articolo 3g capoverso3.

Art. 4ter Attuazione delle misure e versamento

Il contributo di promozione viene versato unicamente se le misure di efficienza sono state attuate. Se ciò non è il caso entro il termine previsto, il contributo viene debitamente ridotto, di regola nella misura del rapporto tra il guadagno di efficienza perseguito e quello effettivamente conseguito.

Nel caso di progetti di lunga durata e di programmi possono essere effettuati versamenti già prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

Il beneficiario di un contributo deve sottoporre all’UFE e agli organismi incaricati dell’esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l’accesso ai relativi impianti.

Art. 4quater Valutazione

L’UFE effettua le valutazioni, in particolare riguardo:

  1. ai responsabili del progetto o del programma;

  2. alla breve descrizione dei progetti e dei programmi;

  3. al risparmio di elettricità atteso e realizzato;

  4. all’efficienza dei costi (contributi per kWh risparmiato).

Esso pubblica i risultati annualmente.

Art. 5 Supplemento

Ai fini del calcolo del supplemento di cui all’articolo 15b capoverso1 lettera b della legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi di promozione di progetti e dei costi di esecuzione.

Titolo prima dell’art.6

Capitolo 2b Uscita dal modello previsto dall’articolo 7a della legge e reintegrazione

Art. 6

1I produttori secondo l’articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell’immissione per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese.

Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare l’elettricità a partire dall’inizio di un anno civile.

I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. Quest’ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell’anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli

Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell’anno civile.

Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la rimunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell’anno di costruzione.

Titolo prima dell’art. 6a

Abrogato

Art. 6a

Abrogato

Art. 15 cpv.3

Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una forza dinamica lorda media fino a 10 MW.

Art. 16a Contributi globali per l’informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento

I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli10 e 11 della legge sono concessi se il Cantone in questione:

  1. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli10 e 11 della legge;

  2. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispondente; e

  3. non riceve già contributi globali di cui all’articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.

Possono essere concessi contributi globali, in particolare per:

  1. la documentazione e il lavoro mediatico;

  2. mostre, manifestazioni e concorsi;

  3. corsi e istruzioni;

  4. la consulenza relativa a oggetti e processi e analisi.

Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.

Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.

Art. 16b Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto

I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l’UFE può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l’anno successivo.

I Cantoni presentano all’UFE, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rapporto sul programma eseguito. Il rapporto fornisce informazioni appropriate su:

  1. numero e tipo di provvedimenti realizzati e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;

  2. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota residua della Confederazione all’anno successivo.

All’UFE vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.

Art. 17, rubrica e cpv.3

Contributi globali per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo

Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

Art. 17b cpv.3

Le esigenze poste alla domanda, alla procedura, ai compiti del gruppo di esperti e a un’eventuale restituzione sono definite nell’appendice1.6.

Art. 17c Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni

Ai fini del calcolo del supplemento di cui all’articolo 15b capoverso1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

Art. 17e Supplemento per l’indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche

Il supplemento di cui all’articolo 15b capoverso1 lettera d della legge ammonta a 0,1 cent./kWh. Il ricavo del supplemento è utilizzato, previa deduzione dei costi di esecuzione, per indennizzare il detentore di una centrale idroelettrica.

Art. 18 cpv. 2

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente:

  1. una descrizione del programma di promozione cantonale con l’indicazione delle corrispondenti basi giuridiche;

  2. l’importo del credito cantonale stanziato o richiesto.

Art. 20 cpv. 2

Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l’UFE può ricorrere a periti.

Art. 29 cpv.1

Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell’articolo 28a capoverso1 della legge, si applicano per analogia gli articoli1 lettere a–f e h, 2–5 e 5a capoverso 1 dell’ordinanza sull’energia nella versione del 7 dicembre 19983 e gli articoli 1d capoversi1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k, 3q e 22 della presente ordinanza.

Art. 29b Disposizioni transitorie della modifica del 17 agosto 2011

Per l’energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo l’articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell’ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all’articolo 7b della legge, l’obbligo di registrazione e quello relativo alla garanzia di origine secondo l’articolo 1d capoverso 2 sono dati soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.

II

Le appendici1.1–1.6 e 4 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’appendice.

IV

Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.

Gli articoli 6a e 20 capoverso 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

17 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.1

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche Numeri1.2 e 1.3 1.2.1 L’aumento della produzione di elettricità giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento. 1.2.2 Le misure ai sensi dell’articolo 83a LPac4 o i provvedimenti di cui all’articolo 10 LFSP5 non sono considerati nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 3a capoverso1 lettera a. 1.3 Esigenze minime L’UFE può stabilire, mediante direttive, esigenze ecologiche ed energetiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi per le prime e di un anno civile per le seconde.

Numeri3.1,3.5 e 3.6 3.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus. 3.5 Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri3.1–3.4 e 3.6. lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero5.1. 3.6 Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 35 cent./kWh.

Numero4.2 4.2 La durata della rimunerazione è di 25 anni.

Numeri5.1 lett. k,5.2, frase introduttiva e 5.3, frase introduttiva

k. categoria del produttore. più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Appendice 1.2

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici Numero1.2 deve essere almeno del 50 per cento.

Numero4.2 4.2 La durata della rimunerazione è di 25 anni.

Numeri5.1 lett. g,5.2, frase introduttiva,5.3, frase introduttiva e lett. d

  1. categoria del produttore più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa 24 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e

  2. per impianti integrati: foto del generatore solare, sulle quali risultino visibili, da un lato, la superficie complessiva e, dall’altro, i margini esterni.

Appendice 1.3

Condizioni di raccordo per l’energia eolica Numero1.2 deve essere almeno del 20 per cento.

Numeri3.1,3.2 e 3.3 3.1 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per tutta la durata della rimunerazione. 3.2 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare. 3.3 Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero3.4:

  1. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a 17 cent./ kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;

  2. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di 20 cent./kWh viene prolungato di due mesi per ogni 0,75 per cento di differenza tra il reddito effettivo e il 150 per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione è ridotto a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

Numero4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. 4.2 La durata della rimunerazione è di 20 anni.

Numeri5.1 lett. f,5.2, frase introduttiva e 5.3, frase introduttiva

f. categoria del produttore. più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: sette anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e

Appendice 1.4

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici Numero1.1,1.3 e 1.4 1.1 Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore. 1.3 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo

Coefficiente di sfruttamento del calore [%]

40

20

0

1 2 3 4 5 6 Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; esso si riferisce all’energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato/energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata/energia misurata alla testa del pozzo. 1.4 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

Numero3

Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento. 3.2 La durata della rimunerazione è di 20 anni.

Numero4.1 lettera h,4.2, frase introduttiva e 4.3, frase introduttiva 4.1 Notifica

h. categoria del produttore. 4.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto 4.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Appendice 1.5

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia Numero 2 Titolo

Categorie Numeri3.1,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7.1 lettera h,3.7.2, frase introduttiva e 3.7.3, frase introduttiva 3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità. 3.3 Esigenze energetiche minime Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare, al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un valore minimo secondo il diagramma seguente: 70.0 65.0 Coefficiente di sfruttamento del calore% 60.0 Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0.05.010.0 15.0 20.0 25.0 Coefficiente di sfruttamento elettrico in % Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione dei coefficienti di sfruttamento è l’anno civile completo. Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso. 3.4 Esigenze ecologiche minime 3.5 Rimunerazione Il tasso di rimunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento Tasso di rimunerazione del calore (cent./kWh) 0– 15 per cento11.4 65–100 per cento 14.2 Il tasso di rimunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare. lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero3.7.1. 3.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.7.1 Notifica

h. categoria del produttore. 3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto 3.7.3 Notifica della messa in esercizio Numeri4.1,4.4,4.5 e 4.6 4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità. 4.4 Esigenze ecologiche minime 4.5 Rimunerazione Il tasso di rimunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento Tasso di rimunerazione del calore (cent./kWh) 0– 15 per cento11.4 65–100 per cento 14.2 Il tasso di rimunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento vengono dedotti per interpolazione lineare. lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri4.7 e 3.7.1. 4.6 Riduzione annua, durata della rimunerazione Numeri5.1,5.2,5.4,5.5,5.8,5.9.1 lettera i,5.9.2, frase introduttiva e 5.9.3, frase introduttiva 5.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole deve essere almeno del 25 per cento. 5.2 Esigenze energetiche minime Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero. L’impianto di cogenerazione deve presentare, al più tardi a partire dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:

252 kW, 38%

36 Rendimento elettrico [%]

32 rendimento elettrico minimo

28

0 kW, 24%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Potenza elettrica impianto di cogenerazione [kW] Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite nell’allegato 2 numero 82 dell’ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l’inquinamento atmosferico. 5.4 Rimunerazione per il gas di depurazione Il tasso di rimunerazione è calcolato applicando la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = potenza equivalente) Il tasso di rimunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile sulla base dell’elettricità effettivamente misurata nel punto di immissione. base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elet- tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero5.9.1. 5.5 Rimunerazione per il gas di discarica Il tasso di rimunerazione è calcolato secondo la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 20 cent./kWh. 5.8 Riduzione annua, durata della rimunerazione 5.9.1 Notifica

i. categoria del produttore. 5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto 5.9.3 Notifica della messa in esercizio Numeri6.1,6.2 lett. c,6.3,6.4,6.5 lett. a e abis,6.7,6.8,6.9.1 lett. i, 6.9.2, frase introduttiva e 6.9.3, frase introduttiva 6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Gli aumenti di cui all’articolo 3a capoverso 2 ammontano:

  1. nel caso di cicli del vapore: almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità;

  2. nel caso di altri impianti di cogenerazione: almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.

6.2 Esigenze minime generali

  1. Il periodo di valutazione è di tre mesi, 6.3 Esigenze energetiche minime Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio. Il periodo di valutazione è l’anno civile completo.

  2. Cicli del vapore: 1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo Coefficiente di sfruttamento del calore [%]

70

50

30

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] 2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato. Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica misurata direttamente al generatore è divisa per la quantità di energia immessa. Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l’energia termica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa.

b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling: 1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, concime di fattoria e residui del raccolto: – il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero5.2, – il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili; 2. altri impianti: – il rendimento elettrico dell’impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero5.2, – la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall’impianto stesso) deve ammontare almeno al 50 per cento. 6.4 Esigenze ecologiche minime 6.5 Tasso di rimunerazione

  1. Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

  2. abis. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra l’energia elettrica in kWh da prelevare nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione.

6.7 Rimunerazione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero6.9.1. 6.8 Riduzione annua, durata della rimunerazione 6.9.1 Notifica

i. categoria del produttore. 6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto 6.9.3 Notifica della messa in esercizio

Appendice 1.6

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici Numeri3.2 lettere d−f e 3.3 lettere c−e 3.2 Trattazione delle domande

  1. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull’ammontare della fideiussione da concedere.

  2. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell’ambito della somma massima delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussioni prevista dall’articolo 15b capoverso4 della legge.

  3. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve rispettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.

3.3 Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione

  1. Se le scadenze di cui al numero3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.

  2. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell’insuccesso.

  3. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell’esame in particolare sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell’insuccesso, e l’ammontare dell’importo da versare in base alla fideiussione.

Numero4

Restituzione 4.1 Se, dopo un parziale successo o insuccesso, è stato versato un importo in base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete. Devono essere indicati, in particolare:

  1. il tipo di utilizzazione;

  2. i rapporti di proprietà e i responsabili;

  3. se e in quale misura vengono conseguiti utili.

4.2 La restituzione dell’importo versato in base alla fideiussione è retta dall’articolo 29 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.

Appendice 4

Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità e di contabilità dell’elettricità Numeri1.3,1.4,1.5,1.6 e 1.10 1.3 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie Sottocategorie Energie rinnovabili – Forza idrica – Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassaa Geotermia – Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie non rinnovabili – Energia nucleare – Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiutic Vettori energetici non omologabili a biomassa solida e liquida e biogas b secondo l’articolo 7a della legge (rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi) c rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche 1.4 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.

1.5 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1d, dalla garanzia di origine riconosciuta a livello internazionale come quella di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE8, dal certificato, dallo stato del contatore dell’impianto di produzione o dal contratto. La prova deve poter essere presentata nei controlli successivi. Tutte le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell’elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere l’obbligo di etichettatura e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l’articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove. 1.6 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota. 1.10 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

Numeri 2.4 e 2.5 2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l’esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm. 2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell’articolo 1a capoverso4.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 apr. 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del5.6.2009, p. 16.

Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità in base alle esigenze minime:

Figura 1 Etichettatura dell’elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC Contatto: www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010 L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera Energie rinnovabili 51,0 % 41.0 % Forza idrica 50,0 % 40,0 % Altre energie rinnovabili 0,0 % 0,0 % Elettricità che beneficia di misure1,0 %1,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 44,0 % 29,0 % Energia nucleare 44,0 % 29,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 % Vettori energetici non omologabili3,0 % Totale 100,0 % 72,0 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica,

% energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia Esempio di tabella per l’etichettatura dell’elettricità secondo le esigenze minime per l’indicazione del mix del prodotto: Figura 2 Etichettatura dell’elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC Contatto: www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010 L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera Energie rinnovabili 98,0 % 96,0 % Forza idrica 94,0 % 94,0 % Altre energie rinnovabili3,0 %1,0 % Energia solare 0,5 % 0,5 % Energia eolica 2,0 % 0,0 % Biomassa 0,5 % 0,5 % Elettricità che beneficia di misure1,0 %1,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 0,0 % 0,0 % Energia nucleare 0,0 % 0,0 % Vettori energetici fossili 0,0 % 0,0 % Rifiuti 2,0 % 2,0 % Vettori energetici non omologabili 0,0 % Totale 100,0 % 98,0 %

Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica,

% energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Appendice

(cifra III) Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 14 marzo 20089 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 23 e 24 l’espressione «prezzo di mercato di cui all’articolo 3j capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sull’energia» è sostituita da «prezzo di mercato secondo l’articolo 3f capoverso3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 sull’energia».