RU 2011 4931
Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Elenco delle multe
Art. N. 700 .1, 700.2, 700.4, 701.1, 701.2 e 701.4
Fr.
7. Ciclisti, ciclomotoristi; prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento e disposizioni amministrative 700. 1. Abrogato 2. Uso di un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l’assicurazione (art. 90 e 94 cpv. 6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV) 60 … 4. Uso di un ciclomotore non assicurato (art. 90 OAC) 120 701. 1. Abrogato 2. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l’assicurazione (art. 90 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV) 60 … 4. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza contrassegno valido (art. 90 OAC) 120
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |