Fonte

RU 2011 4931

Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)

Modifica del 12 ottobre 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Elenco delle multe

Art. N. 700 .1, 700.2, 700.4, 701.1, 701.2 e 701.4

Fr.

7. Ciclisti, ciclomotoristi; prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento e disposizioni amministrative 700. 1. Abrogato 2. Uso di un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l’assicurazione (art. 90 e 94 cpv. 6 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV) 60 … 4. Uso di un ciclomotore non assicurato (art. 90 OAC) 120 701. 1. Abrogato 2. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza targa o senza contrassegno valido benché sia stata stipulata l’assicurazione (art. 90 OAC; art. 175 cpv. 5 OETV) 60 … 4. Lasciar usare ad altri un ciclomotore senza contrassegno valido (art. 90 OAC) 120

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova