RU 2011 4951
Ordinanza
sugli assegni familiari
(OAFami)
Modifica del 26 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 ottobre 20071 sugli assegni familiari è modificata come segue:
Art. 7 Figli residenti all’estero
(art.4 cpv. 3 LAFam)
Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali.
Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il termine decorre al più presto dal compimento del 16° anno d’età. 2I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso1 lettera c o capoverso3 lettera a LAVS2 o in virtù di un accordo internazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali.
Titolo prima dell’art. 9
Sezione 2 Ordinamento degli assegni familiari per le persone esercitanti
un’attività lucrativa
Art. 10 cpv. 1bis e 1ter
Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi successivi.
Dopo un’interruzione giusta il capoverso1 o 1bis il diritto agli assegni familiari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro.
Art. 10a Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari
Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa.
Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.
Art. 10b Determinazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative
(art. 13 cpv. 3 LAFam) Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante risulta dalla somma dei redditi.
Art. 11, rubrica e cpv. 1bis e 2
Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)
Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che:
il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato; e
nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giusta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sulla determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.
Art. 16 lett. b
Non sono considerati persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:
b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
Art. 20 cpv.1 e 2 lett. a e c
Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa.
I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:
le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione;
concerne soltanto il testo francese.
II
L’ordinanza dell’11 novembre 19523 sugli assegni familiari nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 3b cpv.1
Il contadino di condizione indipendente occupato principalmente nell’agricoltura che esercita un’attività accessoria dipendente o indipendente al di fuori dell’agricoltura ha diritto alla differenza tra gli assegni familiari derivanti dall’attività accessoria e gli assegni familiari secondo la LAF.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Gli articoli 7 e 10 capoversi 1bis e 1ter entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
26 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |