Fonte

Modifica: Ordinanza concernente la ricerca agronomica (RS 915.7, 2010-839), Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (RS 814.681, 2008-670), Ordinanza sulla Commissione federale per la protezione NBC (RS 528.11, 2008-417), Ordinanza sugli ingegneri geometri (RS 211.432.261, 2008-387), Ordinanza sulla geologia nazionale (RS 510.624, 2008-391), Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1, 2008-416), Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano (RS 810.122.1, 2007-132), Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (RS 172.091, 2007-18), Ordinanza concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.11, 2006-804), Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 813.11, 2005-466), Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d’influenza (RS 818.101.23, 2005-349), Ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l’istruzione aeronautica dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista (RS 512.272, 2005-87), Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi (RS 172.327.1, 2005-124), Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (RS 641.316, 2004-192), Ordinanza sulle poste (RS 783.01, 2003-692), Ordinanza sulla formazione professionale (RS 412.101, 2003-748), Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10, 2003-674), Ordinanza sul reclutamento (RS 511.11, 2002-141), Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (RS 443.1, 2002-283), Ordinanza sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (RS 810.113, 2000-556), Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1, 1999-170), Legge federale sull’agricoltura (RS 910.1, 1998-3033-3033-3033), Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (RS 910.12, 1997-1198-1198-1198), Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (RS 946.512, 1996-1904-1904-1904), Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (RS 510.301, 1996-340-340-340), Ordinanza sull’assicurazione malattie (RS 832.102, 1995-3867-3867-3867), Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501, 1994-1947-1947-1947), Ordinanza sulle foreste (RS 921.01, 1992-2538-2538-2538), Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0, 1995-1469-1469-1469), Ordinanza concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero (RS 418.01, 1988-1102-1102-1102), Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (RS 415.01, 1987-1703-1703-1703), Legge federale concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero (RS 418.0, 1988-1096-1096-1096), Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.31, 1984-1250-1250-1250), Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.01, 1978-25-25-25), Legge sulle epizoozie (RS 916.40, 1966-1565-1621-1604)

RU 2011 5227

Ordinanza
che adegua le disposizioni legali in seguito alla verifica

del 9 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo8 capoverso1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Nell’ambito di competenza del DFAE: 1.1 Ordinanza del 12 dicembre 19772 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali

Art. 25 cpv.1

La Commissione consultiva per lo sviluppo e la cooperazione internazionali (Commissione consultiva) è composta al massimo di25 membri. Questi ultimi non devono fare parte dell’Amministrazione federale.

2. Nell’ambito di competenza del DFI: 2.1 Legge federale del 9 ottobre 19873 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero

Art. 11 cpv.1

Il Consiglio federale istituisce una commissione comprendente rappresentanti delle principali autorità e organizzazioni interessate.

2.2 Ordinanza del 29 giugno 19884 sull’istruzione degli Svizzeri all’estero

Art. 18 cpv.2

2.3 Legge del 14 dicembre 20015 sul cinema

Art. 26 Commissioni di esperti

Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

Il Dipartimento ne disciplina l’organizzazione e la procedura.

2.4 Ordinanza del 5 marzo 20046 sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Art. 7a Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commissione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell’articolo 8a capoverso2 dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 7b cpv.1

Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.

Art. 7e Diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19988 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2.5 Ordinanza del 4 dicembre 20009 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana

Art. 5 Numero dei membri

La Commissione è composta di15 membri al massimo.

Art. 14 cpv.2

I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2.6 Ordinanza del 14 febbraio 200711 sugli esami genetici sull’essere umano

Art. 34 cpv.2

membri della Commissione di esperti sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 35 Diritto applicabile

Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 199813 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2.7 Ordinanza del 22 giugno 199414 sulla radioprotezione

Art. 9 Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza

La Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR) è un organo consultivo del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell’interno (DFI), del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), degli uffici interessati, come pure dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per questioni inerenti alla radioprotezione.

La CFR ha i seguenti compiti:

  1. informare periodicamente la popolazione sulla situazione della radioprotezione in Svizzera;

  2. pronunciarsi segnatamente in merito a: 1. l’interpretazione e la valutazione di raccomandazioni internazionali concernenti la radioprotezione, nel quadro della loro applicazione in Svizzera, 2. l’elaborazione e lo sviluppo di principi unitari per l’applicazione delle prescrizioni relative alla radioprotezione, 3. la radioattività ambientale, i risultati della sorveglianza, l’interpretazione dei risultati e le dosi di irradiazione che ne risultano per la popolazione.

Essa si compone di specialisti in campo scientifico e industriale.

Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

La CFR può proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

La CFR è amministrativamente aggregata all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Essa collabora con la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC), la Commissione per la sicurezza nucleare (CSN) e l’Organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OIR). Si tratta in particolare di svolgere compiti comuni nel campo della radioprotezione.

Per l’esame di questioni specifiche, la CFR e i suoi comitati possono ricorrere a esperti esterni. La CFR può affidare mandati ai suoi membri o a esperti esterni.

Art. 32 Commissione tecnica per i radiofarmaci

La Commissione tecnica per i radiofarmaci (CTRF) consiglia l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e l’UFSP per le questioni legate alla radiofarmaceutica. Allestisce perizie in merito a:

  1. domande d’omologazione di radiofarmaci;

  2. questioni rilevanti per la sicurezza relative ai radiofarmaci.

La CTRF è composta di periti dei settori scientifici della medicina nucleare, della farmacia, della chimica e della radioprotezione.

Il Consiglio federale, su proposta del DFI, ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli ulteriori membri.

L’UFSP e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono proporre al DFI la nomina di supplenti e di nuovi membri.

2.8 Legge del 9 ottobre 199215 sulle derrate alimentari

Art. 41a cpv.1

Il Consiglio federale nomina commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

2.9 Ordinanza del 27 aprile 200516 sulla pandemia d’influenza

Art. 7, rubrica, nonché cpv. e 1bis1

Commissione e piano in caso di pandemia

Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i preparativi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l’influenza e dell’economia.

La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia).

2.10 Ordinanza del 27 giugno 199517 sull’assicurazione malattie

Art. 37b Disposizioni generali

Il Consiglio federale nomina la presidenza e gli ulteriori membri delle commissioni.

Le commissioni si dotano di un regolamento. Tale regolamento disciplina in particolare:

  1. il metodo di lavoro della commissione e l’assetto dei comitati;

  2. le direttive e la procedura per la designazione delle prestazioni;

  3. la partecipazione di periti.

La partecipazione di periti è obbligatoria se si esaminano prestazioni di fornitori di prestazioni non rappresentati.

Il regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento.

Il Dipartimento approva la costituzione dei comitati. Ne nomina la presidenza e gli ulteriori membri.

L’UFSP assume la segreteria delle commissioni e provvede al coordinamento dei lavori. Può affidare la segreteria a terzi.

Art. 37d cpv.3

La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di18 membri, di cui:

  1. quattro medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;

  2. un rappresentante degli ospedali;

  3. un farmacista, che rappresenta contemporaneamente anche la Commissione dei medicamenti;

  4. due rappresentanti degli assicuratori malattie;

  5. due rappresentanti dei medici di fiducia;

  6. due rappresentanti degli assicurati;

  7. un rappresentante dei Cantoni;

  8. un rappresentante della Commissione delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi;

  9. un docente di analisi di laboratorio (perito scientifico);

  10. due rappresentanti dell’etica medica;

  11. un rappresentante dell’industria della tecnica medica.

Art. 37e cpv.2

La Commissione federale dei medicamenti si compone di15 membri, di cui:

  1. un rappresentante delle facoltà di medicina e di farmacia (periti scientifici);

  2. tre medici, tra cui un rappresentante della medicina complementare;

  3. tre farmacisti, tra cui un rappresentante della medicina complementare;

  4. un rappresentante degli ospedali;

  5. due rappresentanti degli assicuratori malattie;

  6. due rappresentanti degli assicurati;

  7. due rappresentanti dell’industria farmaceutica;

  8. un rappresentante dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 37f cpv.2

Essa si compone di15 membri, di cui:

  1. due docenti in analisi di laboratorio (periti scientifici);

  2. un medico;

  1. un farmacista;

  2. due rappresentanti dei laboratori;

  3. due rappresentanti degli assicuratori malattie;

  4. un rappresentante dei medici di fiducia;

  5. due rappresentanti degli assicurati;

  6. un rappresentante dell’industria degli apparecchi e dei prodotti diagnostici;

  7. un rappresentante dei centri di consegna dei mezzi e degli apparecchi;

  8. due rappresentanti dei fabbricanti e dei distributori di mezzi e di apparecchi.

3. Nell’ambito di competenza del DFGP: 3.1 Ordinanza del 22 novembre 200618 concernente l’alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 3 cpv.2

Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.

4. Nell’ambito di competenza del DDPS: 4.1 Ordinanza del 21 maggio 200819 sui geometri

Art. 29, rubrica (abrogata), nonché cpv.2

Ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

Art. 30 –34

4.2 Ordinanza del 21 ottobre 198720 sul promovimento dello sport

Art. 6 cpv.2, 15 e 23i

Art. 31 Decisione

Il Dipartimento decide, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, in merito alla concessione di contributi finanziari o di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.

Il Dipartimento decide di assegnare i contributi federali destinati:

  1. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive;

  2. alle attrezzature sportive;

  3. al perfezionamento degli insegnanti;

  4. ai progetti di ricerca scientifica nell’ambito sportivo.

Art. 35 cpv.3

Capitolo 8 (art. 40‒48) e allegato 4

4.3 Ordinanza del 29 novembre 199521 concernente l’amministrazione dell’esercito

Art. 168 cpv.1 lett. c n. 2

Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:

c. le Forze aeree nei casi che concernono: 2. pretese della Confederazione o contro di essa in relazione con la selezione dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo o esploratore paracadutista, 4.4 Ordinanza del 21 maggio 200822 sulla geologia nazionale

Art. 14 Commissione federale di geologia

Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di geologia (CFG) su proposta congiunta del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Si tratta di una commissione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso2 dell’ordinanza del 25 novembre 199823 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

La CFG fornisce consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nelle questioni geologiche.

Il Consiglio federale stabilisce i suoi compiti in dettaglio nella decisione istitutiva.

4.5 Ordinanza del 10 aprile 200224 sul reclutamento

Art. 22 cpv.2 e 3

4.6 Ordinanza del 17 ottobre 198425 sulla protezione dei beni culturali

Capitolo 9 (art. 32‒34)

5. Nell’ambito di competenza del DFF: 5.1 Ordinanza del 10 dicembre 200426 concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

Art. 4 cpv.3

Le indennità sono definite secondo l’ordinanza del 25 novembre 199827 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

6. Nell’ambito di competenza del DFE: 6.1 Ordinanza dell’8 dicembre 200628 sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese

Art. 10 cpv.2

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.

6.2 Legge del 13 dicembre 200229 sulla formazione professionale

Art. 71, primo periodo

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale. … 6.3 Ordinanza del 19 novembre 200330 sulla formazione professionale

Art. 12 cpv. 1bis e 1ter

Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che:

  1. sia garantita una rappresentanza della Confederazione;

  2. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.

Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell’articolo 57a LOGA. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.

Art. 53 cpv.1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

6.4 Ordinanza del 23 aprile 200831 sulla protezione degli animali

Art. 83 cpv.1 e 2

Il Consiglio federale nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.

Il Consiglio federale ne designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L’UFV ne gestisce la segreteria.

6.5 Legge del 29 aprile 199832 sull’agricoltura

Art. 117 cpv.1

Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.

6.6 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199733

Art. 22 cpv.1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

6.7 Ordinanza del 27 ottobre 201034 concernente la ricerca agronomica

Art. 3 cpv.1

Il Consiglio federale istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.

Art. 4 cpv.6 e 7

Le stazioni di ricerca agronomica istituiscono comitati di esperti.

Ogni stazione di ricerca decide, a seconda del settore specifico e dei compiti, in merito alla composizione dei comitati di esperti e alla loro convocazione.

6.8 Legge del 1° luglio 196635 sulle epizoozie

Art. 3a cpv.1, frase introduttiva, primo periodo

Il Consiglio federale nomina una commissione d’esame. … 6.9 Ordinanza del 17 giugno 199636 sull’accreditamento e sulla designazione

Art. 6 cpv.1 e 3

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva d’accreditamento. Essa deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

Abrogato 7. Nell’ambito di competenza del DATEC: 7.1 Ordinanza del 26 novembre 200337 sulle poste

Art. 7 cpv.2

Qualora non si giunga a una soluzione consensuale, la decisione corredata dei pareri delle autorità di cui al capoverso1 è sottoposta alla commissione indipendente permanente, istituita dal Consiglio federale. La commissione giudica l’accesso della regione interessata al servizio universale ed emana una raccomandazione.

7.2 Ordinanza del 18 maggio 200538 sui prodotti chimici

Art. 93

7.3 Ordinanza del 26 settembre 200839 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Art. 18

7.4 Ordinanza del 30 novembre 199240 sulle foreste

Art. 35 cpv.1

Art. 37 cpv.1 e 2, frase introduttiva e lettera b

Il Consiglio federale istituisce una commissione che provvede all’organizzazione della pratica forestale e che valuta le capacità professionali dei candidati.

Il Dipartimento emana un regolamento concernente:

b. abrogata 8. Nell’ambito di competenza della CaF: 8.1 Ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Art. 8f cpv.3

Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest’ultimo aggiorna l’elenco di cui all’articolo 8k.

Allegato 2

L’allegato2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 26 gennaio 200542 sulla Commissione di vigilanza per l’istruzione aeronautica dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista. 2. Ordinanza del 18 giugno 200843 sulla Commissione federale per la protezione NBC.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Allegato alla cifra I/8.1 (OLOGA)

Allegato 2

Commissioni extraparlamentari I. Sostituzione di espressioni: Al numero1.1 è sostituita la seguente espressione: «Comitato svizzero della protezione dei beni culturali» con «Commissione federale della protezione dei beni culturali» Al numero1.3 sono sostituite le seguenti espressioni:

  1. «Gruppo di lavoro Influenza» con «Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie»;

  2. «Commissione federale per i problemi dell’AIDS» con «Commissione federale per la salute sessuale»;

  3. «Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius» con «Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale»;

  4. «Organo consultivo per l’IVA» con «Organo consultivo per l’imposta sul valore aggiunto»;

  5. «Commissione telematica» con «Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza».

II. Sono inserite le seguenti commissioni extraparlamentari:

Art. N. 1 .2

DFAE Commissione in materia di indennità estere DFI Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro Commissione d’esame per il diploma di chimico delle derrate Commissione d’esame per il diploma di ispettore delle derrate Commissione d’esame per il diploma di controllore delle derrate

Art. N. 1 .3

DATEC Commissione federale per l’eleggibilità nei servizi forestali pubblici III. Le seguenti commissioni extraparlamentari sono soppresse:

Art. N. 1 .1

DATEC Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione per la gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili

Art. N. 1 .2

DFI Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate Commissione d’esame per gli esami di chimico delle derrate alimentari Commissione d’esame per gli esami di ispettore delle derrate DATEC Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale

Art. N. 1 .3

DFI Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni DDPS Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace