RU 2011 5291
Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)
Modifica del 2 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 4 cpv.2, 2bis lett. b, d ed e, nonché cpv.3
Abrogato
Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso1:
gli assicurati di cui all’articolo1 capoverso2 lettera d ed e dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal);
gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal;
gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno.
Per i nuovi assicuratori sono determinanti gli effettivi degli assicurati registrati all’inizio dell’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finché non siano noti i dati di cui al capoverso1. Gli assicuratori che cambiano la loro forma giuridica non sono considerati nuovi assicuratori nell’ambito della compensazione del rischio.
II
Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 Nel 2013 la fornitura dei dati degli assicuratori all’istituzione comune è effettuata, per la compensazione definitiva dei rischi 2012 e per il calcolo della compensazione definitiva dei rischi 2012, secondo il diritto anteriore.