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Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie

AS 2011 5291 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 2 nov 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2011-5291/it/ordinanza-sulla-compensazione-dei-rischi-nell-assicurazione-malattie

Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (RS 832.112.1)

RU 2011 5291

Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)

Modifica del 2 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv.2, 2bis lett. b, d ed e, nonché cpv.3

Abrogato

Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso1:

  1. gli assicurati di cui all’articolo1 capoverso2 lettera d ed e dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal);

  2. gli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal;

  3. gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno.

Per i nuovi assicuratori sono determinanti gli effettivi degli assicurati registrati all’inizio dell’esercizio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie finché non siano noti i dati di cui al capoverso1. Gli assicuratori che cambiano la loro forma giuridica non sono considerati nuovi assicuratori nell’ambito della compensazione del rischio.

Footnotes

  1. [2] RS 832.102
  2. [3] RS 0.831.107 III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013. 2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Footnotes

  1. [1] RS 832.112.1

II

Disposizione transitoria della modifica del 2 novembre 2011 Nel 2013 la fornitura dei dati degli assicuratori all’istituzione comune è effettuata, per la compensazione definitiva dei rischi 2012 e per il calcolo della compensazione definitiva dei rischi 2012, secondo il diritto anteriore.