RU 2011 5313
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 21 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole; visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II
L’allegato1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2011.
La modifica dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole entra in vigore il 1° gennaio 2012.
21 novembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann Annesso (cifra I)
Allegato 1
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso
Art. N. 17
17. Disciplinamento del mercato: zucchero Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.) 1701. 1100 0.00 1200 0.00 9110 18.70 PGI non necessario 9991 18.70 PGI non necessario 9999 0.00 1702. 3029 1.40 PGI non necessario 3032 61.00 PGI non necessario 3038 1.80 PGI non necessario 3042 3.80 PGI non necessario 3048 5.50 PGI non necessario 4019 61.00 PGI non necessario 4029 3.80 PGI non necessario 6028 0.00 PGI non necessario 9019 0.00 9022 0.00 9023 1.80 PGI non necessario 9024 18.70 PGI non necessario 9028 18.70 PGI non necessario 9032 0.00 9033 0.00 9034 10.00 PGI non necessario 9038 10.00 PGI non necessario [1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale Annesso (cifra II)
Allegato 1
(art.1, 4, 5, 7, 10, 27, 32, 34 e 37) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
Art. N. 18, tabella
18. Disciplinamento del mercato: zucchero … Voce di tariffa Aliquota di dazio Informazioni complementari per 100 kg lordi [1] (CHF) 1701.1200 0.00 [18-1] 1701.1300 0.00 [18-1] 1701.1400 0.00 [18-1] 1701.9110 18.70 PGI non necessario 1701.9991 18.70 PGI non necessario 1701.9999 0.00 [18-1] 1702.30291.40 PGI non necessario 1702.30381.80 PGI non necessario 1702.3042 3.80 PGI non necessario 1702.3048 5.50 PGI non necessario 1702.4029 3.80 PGI non necessario 1702.6028 0.00 PGI non necessario 1702.9019 0.00 [18-1] 1702.9022 0.00 [18-1] 1702.90231.80 PGI non necessario 1702.9024 18.70 PGI non necessario 1702.9028 18.70 PGI non necessario 1702.9032 0.00 [18-1] 1702.9033 0.00 [18-1] 1702.9034 10.00 PGI non necessario 1702.9038 10.00 PGI non necessario