RU 2011 553
Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)
Modifica del 26 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «Convenzione» è sostituita con l’espressione «CITES».
Ingresso visto l’articolo 14 capoverso1 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 9 capoverso2 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia; visto l’articolo6 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla pesca; visto l’articolo 20 capoverso3 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio; in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19736 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); in applicazione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19467 che regola la caccia alla balena,
Art. 22a DFE
Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della CITES nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della CITES.
Esso decide sulle modifiche dell’allegato della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sul deposito e sul ritiro di obiezioni alle modifiche dell’allegato.
Art. 23 cpv.2 lett. a
L’UFV:
a. tratta con gli Stati contraenti e con la Segreteria della CITES (art. IX par. 2 CITES);
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.
26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |