Fonte

RU 2011 553

Ordinanza
sulla conservazione delle specie
(OCS)

Modifica del 26 gennaio 2011

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 20071 sulla conservazione delle specie è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «Convenzione» è sostituita con l’espressione «CITES».

Ingresso visto l’articolo 14 capoverso1 della legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 9 capoverso2 della legge del 20 giugno 19863 sulla caccia; visto l’articolo6 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla pesca; visto l’articolo 20 capoverso3 della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio; in applicazione della Convenzione del 3 marzo 19736 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); in applicazione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 19467 che regola la caccia alla balena,

Art. 22a DFE

Il DFE decide sulle modifiche degli allegati I e II della CITES nonché sul deposito, sul ritiro e sulla modifica di riserve agli allegati I e II della CITES.

Esso decide sulle modifiche dell’allegato della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sul deposito e sul ritiro di obiezioni alle modifiche dell’allegato.

Art. 23 cpv.2 lett. a

L’UFV:

a. tratta con gli Stati contraenti e con la Segreteria della CITES (art. IX par. 2 CITES);

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.

26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova