RU 2011 5581
Ordinanza del DFE
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per gli anni 2012 e 2013
del 23 novembre 2011
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (LAPub),
ordina:
Art. 1 Adeguamento dei valori soglia
I valori soglia secondo l’articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per gli anni 2012 e 2013 a:
230 000 franchi per forniture;
230 000 franchi per servizi;
8,7 milioni di franchi per opere edili;
700 000 franchi per: 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 LAPub, 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.
23 novembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann