Fonte

RU 2011 5581

Ordinanza del DFE
sull’adeguamento dei valori soglia
degli acquisti pubblici per gli anni 2012 e 2013

del 23 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 19941 sugli acquisti pubblici (LAPub),
ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia secondo l’articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per gli anni 2012 e 2013 a:

  1. 230 000 franchi per forniture;

  2. 230 000 franchi per servizi;

  3. 8,7 milioni di franchi per opere edili;

  4. 700 000 franchi per: 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 LAPub, 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

23 novembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann