RU 2011 561
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 26 gennaio 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 72bis
Art. 76 cpv.1 lett. g
La decisione è notificata segnatamente:
g. ai medici o ai centri medici d’accertamento che, senza essere agenti esecutori, hanno steso un rapporto medico o una perizia per incarico dell’assicurazione;
Titolo prima dell’art. 99
Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell’aiuto agli invalidi Titolo B. prima dell’art. 108
Art. 108 cpv. 2
L’Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso1 contratti di prestazioni di al massimo quattro anni sulle prestazioni computabili. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.
Art. 108bis cpv.1 lett. e nonché cpv. 3
Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico:
e. accompagnamento a domicilio.
Nel quadro dell’accompagnamento a domicilio sono computabili al massimo quattro ore d’assistenza settimanali per invalido.
Art. 109
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011.
Gli articoli 72bis e 76 capoverso1 lettera g entrano in vigore il 1° aprile 2011.
26 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |