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Legge federale sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome

AS 2011 5859 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 17 dic 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2011-5859/it/legge-federale-sulla-partecipazione-dell-assemblea-federale-alla-determinazione-dell-orientamento-strategico-delle-unita-rese-autonome

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (RS 732.2),

Foglio federale: Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome (BBl 2010 1673),

RU 2011 5859

Legge federale
sulla partecipazione dell’Assemblea federale
alla determinazione dell’orientamento strategico
delle unità rese autonome

del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 29 marzo 20101; visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 20102,
decreta:

Footnotes

  1. [1] FF 2010 2933
  2. [2] FF 2010 2969

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento

Art. 28 cpv.1 e 1bis

L’Assemblea federale coopera:

  1. alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato;

  2. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all’articolo8 capoverso5 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Essa coopera:

  1. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso1 o prendendo atto di tali rapporti;

  2. impartendo al Consiglio federale il mandato di: 1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o 2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;

  3. prendendo decisioni di principio o programmatiche.

Footnotes

  1. [8] RS 172.010
  2. [5] RS 172.010
  3. [4] RS 172.010

Art. 148 cpv. 3bis

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all’articolo8 capoverso5 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2. Legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Footnotes

  1. [6] RS 172.010

Art. 8 cpv.5

Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

  1. persone di diritto pubblico o privato: 1. non appartenenti all’Amministrazione federale centrale, 2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e 3. incaricate di compiti amministrativi;

  2. il settore dei politecnici federali.

Footnotes

  1. [3] RS 171.10

3. Legge del 28 giugno 19677 sul Controllo delle finanze

Art. 8 cpv. 1bis

Abrogato

Art. 14 cpv. 1bis

Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso5 della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.

4. Legge federale del 22 giugno 20079 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Footnotes

  1. [9] RS 732.2

Art. 6 cpv.6 lett. l

Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:

1. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

5. Legge federale del 10 ottobre 199710 concernente le imprese d’armamento della Confederazione

Footnotes

  1. [10] RS 934.21

Art. 3 cpv. 1bis, 1ter e 2

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.

Il Consiglio d’amministrazione della società di partecipazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d’armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.

Abrogato

Footnotes

  1. [7] RS 614.0

II

Il regolamento dell’8 novembre 198511 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali è abrogato.

Footnotes

  1. [11] RU 1986 116

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.12

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Footnotes

  1. [12] FF 2010 7953