RU 2011 6125
Ordinanza
sull’esame svizzero di maturità
Modifica del 9 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’esame svizzero di maturità è modificata come segue:
Art. 11, rubrica, nonché cpv.1
Presidenza degli esami
Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della sessione).
Art. 23 Sanzioni
Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame.
Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso2 lettere b e c, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate.
In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventualmente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d’esame.
Nei casi particolarmente gravi di cui all’articolo 22 capoverso2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato.
La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.
Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami.
Art. 26 cpv.1
Il candidato che, dopo aver sostenuto l’esame completo o i due esami parziali, non ha superato l’esame ha diritto a un secondo tentativo.