RU 2011 6285
Ordinanza
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA)
Modifica del 23 novembre 2011
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
ordina:
I
L’ordinanza FINMA del 25 ottobre 20081 sulle borse è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 4
Non vi è alcun obbligo di dichiarazione se:
un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento è in seguito superato senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;
un limite di cui è stato dichiarato il raggiungimento o il superamento è nuovamente raggiunto, a seguito di una flessione, senza che il limite successivo sia raggiunto o superato;
nel corso di un solo giorno di borsa (intraday), temporaneamente si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di un limite.
Art. 17 cpv. 3, 3bis e 3ter
Per gli investimenti collettivi di capitale esteri che non sono autorizzati per la distribuzione, la direzione del fondo o la società possono adempiere l’obbligo di dichiarazione secondo i capoversi1 e 2 nella misura in cui non sono dipendenti da un gruppo. La direzione del fondo o la società è considerata indipendente se può esercitare liberamente i diritti di voto legati ai titoli di partecipazione da essa amministrati. Ciò presuppone segnatamente:
l’indipendenza personale: le persone della direzione del fondo o della società incaricate di esercitare il diritto di voto operano in modo autonomo rispetto alla società madre del gruppo e alle società da essa controllate;
l’indipendenza organizzativa: tramite le sue strutture organizzative, il gruppo garantisce che: 1. la società madre del gruppo e le altre società da essa controllate non influiscano, per mezzo di direttive o in altro modo, sull’esercizio dei diritti di voto della direzione del fondo o della società, e 2. tra la direzione del fondo o la società e la società madre del gruppo o altre società da essa controllate non vengano scambiate o diffuse informazioni che possono ripercuotersi sull’esercizio del diritto di voto.
Nei casi di cui al capoverso 3, il gruppo deve presentare al competente organo per la pubblicità i seguenti documenti:
un elenco delle denominazioni delle direzioni di fondi o delle società; qualsiasi modifica dell’elenco deve essere segnalata;
una dichiarazione in base alla quale i requisiti di indipendenza di cui al capoverso 3 sono soddisfatti e rispettati.
Nei casi di cui al capoverso 3, il competente organo per la pubblicità può richiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti a comprova del fatto che i requisiti di indipendenza sono soddisfatti e rispettati.
Art. 21 cpv. 2 lett. f e 4
Oltre alle indicazioni di cui al capoverso1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire pure le seguenti indicazioni:
f. nel caso di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 17 capoverso 3: l’indicazione che i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 3bis sono soddisfatti.
Ogni modifica delle indicazioni dichiarate deve essere annunciata al competente organo per la pubblicità e alla società entro quattro giorni di borsa dal sorgere dell’obbligo di dichiarazione.
Art. 23 cpv.1
La società pubblica la dichiarazione secondo l’articolo 21 sulla piattaforma elettronica gestita dal competente organo per la pubblicità. Deve segnalare la pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
Art. 26 cpv. 6 e 7
Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per scritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA apre immediatamente un procedimento e ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
Art. 48a Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2011
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 capoverso1, la società deve designare come tali, entro il 1° ottobre 2012, le dichiarazioni più recenti di persone soggette all’obbligo di dichiarazione pubblicate sulla piattaforma elettronica pubblica.
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
L’articolo 23 capoverso1 entra in vigore il 1° giugno 2012.
23 novembre 2011 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA: La presidente, Anne Héritier Lachat