RU 2011 963
Regolamento d’esecuzione comune
all’Atto del 1999, all’Atto del 1960 e all’Atto del 1934
relativi all’Accordo dell’Aja
RS 0.232.121.42; RU 2006 1375
Modifiche del Regolamento d’esecuzione comune Adottate dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja il 30 settembre 2008 Entrate in vigore il 1° gennaio 2009
Traduzione1
[…]
Capitolo 3 Rifiuto e invalidazione
Regola 18bis Dichiarazione di concessione della protezione 1) [Dichiarazione di concessione della protezione qualora non sia stata comunicata alcuna notifica di rifiuto provvisorio]
Un Ufficio che non ha comunicato una notifica di rifiuto può, entro il termine applicabile in virtù della regola 18.1)a) o b), inviare all’Ufficio internazionale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale è accordata nella parte contraente interessata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della protezione è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designazione individuale.
La dichiarazione deve indicare:
l’Ufficio che ha effettuato la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale; e iii) la data della dichiarazione.
2) [Dichiarazione di concessione della protezione in seguito a un rifiuto]
a) Un Ufficio che ha comunicato una notifica di rifiuto e ha deciso di ritirare, parzialmente o totalmente, tale rifiuto può, in luogo di una notifica di ritiro di rifiuto conformemente alla regola 18.4)a), inviare all’Ufficio internazionale una dichiarazione secondo cui la protezione dei disegni e modelli industriali, o di taluni dei disegni o modelli industriali, oggetto della registrazione internazionale è accordata nella parte contraente interessata, essendo inteso che, qualora si applichi la regola 12.3), la concessione della prote-
Dal testo originale francese (RO 2011 963).
zione è subordinata al pagamento della seconda parte della tassa di designazione individuale.
La dichiarazione deve indicare:
l’Ufficio che ha effettuato la dichiarazione; ii) il numero della registrazione internazionale; iii) se la dichiarazione non concerne tutti i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, quelli che concerne o non concerne; e iv) la data della dichiarazione.
3) [Iscrizione, informazione del titolare e trasmissione di copie] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale tutte le dichiarazioni ricevute in virtù della presente regola, ne informa il titolare e, qualora la dichiarazione sia stata comunicata, o possa essere riprodotta, sotto forma di documento distinto, trasmette una copia di tale documento al titolare. […]
Capitolo 4 Modifiche e rettifiche
[…] Regola 22 Rettifiche del registro internazionale […] 2) [Rifiuto degli effetti della rettifica] L’Ufficio di ogni parte contraente designata ha il diritto di dichiarare, mediante una notifica indirizzata all’Ufficio internazionale, che si rifiuta di riconoscere gli effetti della rettifica. Le regole 18 – 19 sono applicabili mutatis mutandis.
[…]
Capitolo 6 Bollettino
Regola 26 Bollettino 1) [Informazioni concernenti le registrazioni internazionali] L’Ufficio internazionale pubblica nel bollettino i dati pertinenti relativi:
i) alle registrazioni internazionali, conformemente alla regola 17;
ii) ai rifiuti, indicando se il riesame o il ricorso è possibile, ma senza pubblicare i motivi del rifiuto, e alle altre comunicazioni iscritte in virtù delle regole iii) alle invalidazioni iscritte in virtù della regola 20.2); iv) ai cambiamenti del titolare, alla modifica del nome o dell’indirizzo del titolare, alle rinunce e alle limitazioni iscritti in virtù della regola 21;
v) alle rettifiche effettuate in virtù della regola 22; vi) ai rinnovi iscritti in virtù della regola 25.1); vii) alle registrazioni internazionali che non sono state rinnovate. […]
Capitolo 8 Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall’Atto
del 1934 e registrazioni internazionali che ne risultano Regola 30 Applicabilità del presente regolamento d’esecuzione alle domande internazionali rette esclusivamente dall’Atto del 1934 e alle registrazioni internazionali che ne risultano […] 2) [Eccezioni] […]
Nonostante le regole 18) e 18bis), gli effetti di una registrazione internazionale risultante da una domanda internazionale retta esclusivamente dall’Atto del 1934 non possono essere oggetto di una notifica di rifiuto di protezione o di una dichiarazione di concessione della protezione. […] Regola 31 Applicabilità del presente regolamento d’esecuzione alle domande internazionali rette parzialmente dall’Atto del 1934 e alle registrazioni che ne risultano […] 2) [Eccezioni] […]
Nei confronti delle parti contraenti designate in virtù dell’Atto del 1934 in una domanda internazionale di cui al capoverso 1), o in una registrazione internazionale che ne risulta: […] ii) gli effetti della registrazione internazionale in questione non possono essere oggetto di una notifica di rifiuto della protezione di cui alla regola 18) o di una dichiarazione di concessione della protezione di cui alla regola 18bis); […] Tariffe (in vigore il 1° gennaio 2009) I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall’Atto del 1960 o dall’Atto del 1999 1. Tassa di base* 1.1 Per un disegno o modello 397.– 1.2 Per ogni disegno o modello supplementare com- 19.– preso nella stessa domanda internazionale 2. Tassa di pubblicazione* 2.1 Per ogni raffigurazione da pubblicare 17.– […] 2.3 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono 150.– presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta) 3. Tassa supplementare se la descrizione supera le 100 parole 2.– (per parola)* * Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999.
In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. – Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.
4. Tassa di designazione standard** 4.1 Quando si applica il livello uno: 4.1.1 Per un disegno o modello 42.– 4.1.2 Per ogni disegno o modello supplementare 2.– 4.2 Quando si applica il livello due: 4.2.1 Per un disegno o modello 60.– 4.2.2 Per ogni disegno o modello supplementare 20.– 4.3 Quando si applica il livello tre: 4.3.1 Per un disegno o modello 90.– 4.3.2 Per ogni disegno o modello supplementare 50.– ** Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all’Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % del’importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri. – Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di designazione standard ammonta a 4 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 1 franco svizzero (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello uno, a 6 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale) per il livello due e a 9 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 5 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale per il livello tre.
5. Tassa di designazione individuale (l’importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)*** *** [Nota dell’OMPI]: Raccomandazione adottata dall’Assemblea dell’Unione dell’Aja: – «Le parti contraenti che effettuano, o hanno effettuato, la dichiarazione prevista all’articolo 7.2) dell’Atto del 1999 o alla regola 36.1) del regolamento d’esecuzione comune sono invitate a indicare, in tale dichiarazione o in una nuova dichiarazione, che, per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria dei paesi meno avanzati, conformemente alla lista allestita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un’organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono paesi della categoria dei paesi meno avanzati, la tassa individuale da pagare per la loro designazione è ridotta al 10% dell’importo e normalmente riscosso (arrotondato, all’occorrenza, al numero intero più vicino). Tali parti contraenti sono inoltre invitate a indicare che la riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un’organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei paesi meno avanzati o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall’Atto del 1999».