Fonte

RU 2012 1767

Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)

Modifica del 21 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 65d cpv. 1bis e 1ter

L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti unicamente se non è possibile il confronto con i prezzi praticati all’estero.

Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, il dipartimento può prevedere un margine di tolleranza che tenga conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova