RU 2012 1767
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 21 marzo 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 65d cpv. 1bis e 1ter
L’economicità è valutata in base al confronto con altri medicamenti unicamente se non è possibile il confronto con i prezzi praticati all’estero.
Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, il dipartimento può prevedere un margine di tolleranza che tenga conto delle fluttuazioni del tasso di cambio.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2012.
21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |