Fonte

RU 2012 2389

Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)

Modifica del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2701; RS 814.01)

Introdurre

Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali

Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.

13 aprile 2012 Commissione di redazione dell’Assemblea federale