RU 2012 2389
Legge federale
sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
Modifica del 20 dicembre 2006 (RU 2007 2701; RS 814.01)
Introdurre
Art. 37 Prescrizioni esecutive cantonali
Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a–10d), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32abis–32e), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.
13 aprile 2012 Commissione di redazione dell’Assemblea federale