RU 2012 2403
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 18 aprile 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 36 cpv. 3
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
18 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |