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RU 2012 2575

Codice penale svizzero

Modifica del 30 settembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 20101; visto il parere del Consiglio federale del 25 agosto 20102,
decreta:

I

Il Codice penale3 è modificato come segue:

Ingresso, primo comma visto l’articolo 123 capoversi1 e 3 della Costituzione federale4,

Art. 97 cpv.2

In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

Art. 124

Mutilazione di 1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femmiorgani genitali femminili nile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo7 capoversi4 e 5 è applicabile.

Art. 260bis cpv.1 lett. cbis

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

cbis. mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);

II

1. Coordinamento dell’articolo 97 capoverso2 del Codice penale5 con la legge federale del 13 giugno 20086 sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli o la modifica del Codice penale del 30 settembre 2011, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 97 capoverso 2 CP riceve il seguente tenore:

Art. 97 cpv.2

In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell’azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.

2. Coordinamento dell’articolo 97 capoverso2 del Codice penale7 con la modifica del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 19 dicembre 20088 Concerne soltanto il testo tedesco.

III

Il Codice di procedura penale9 è modificato come segue:

Art. 168 cpv.4 lett. a

La facoltà di non deporre non sussiste se:

a. il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111–113, 122,

Art. 251 cpv.4

Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189,

Art. 269 cpv.2 lett. a

La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a. Codice penale12: articoli 111–113, 115, 118 numero2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero2, 158 numero 1 terzo comma e numero2, 160, 161, 163 numero1, 180, 181–185, 187, 188 numero1, 189–191, 192 capoverso1, 195, 197, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 226, 227 numero1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero1, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244, 251 numero1, 258, 259 capoverso1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 285, 301, 303 numero1, 305, 305bis numero2, 310, 312, 314, 317 numero1, 319, 322ter,

Art. 286 cpv.2 lett. a

L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

a. Codice penale13: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso1, 144 capoverso3, 144bis numero1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi1 e 2, 147 capoversi1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero1, 189 capoversi1 e 3, 190 capoversi1 e 3, 191, 192 capoverso1, 195, 197 numeri3 e 3bis, 221 capoversi1 e 2, 223 numero1, 224 capoverso1, 227 numero1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero1, 232 numero1, 233 numero1, 234 capoverso1, 237 numero1, 238 capoverso1, 240 capoverso1, 242, 244 capoverso2, 251 numero1, 260bis–260quinquies, 264–267, 271, 272 numero2, 273, 274 numero1 secondo comma, 301, 305bis numero2, 310, 322ter,

IV

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2012.14

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2012.15

25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 24 apr. 2012.