RU 2012 3133
Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Modifica del 23 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 5 capoverso1, 6 capoverso 4 e 10 capoverso 3quinquies della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat); visti gli articoli 14 capoverso1 e 15 capoverso2 della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri (LArRa),
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2012.
23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art.1 cpv.1, art. 2 e 3 cpv. 3)
Art. N. 15
15. Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) Organo di rilevazione: Ufficio federale di statistica Oggetto della rilevazione: Statuto sul mercato del lavoro, indicatori sulla situazione lavorativa, ricerca di lavoro, perfezionamento professionale, lavoro non remunerato, migrazione e altre caratteristiche sociodemografiche ed economiche atte a determinare le condizioni di vita della persona interrogata e dei membri della sua economia domestica Tipo e metodo di rilevazione: Campione rappresentativo di economie domestiche, compreso un campione di persone estratto dal Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), sondaggio telefonico Fonte dei dati: Persone viventi in un’economia domestica privata Obbligo d’informare: Informazione facoltativa Data della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Partecipanti all’esecuzione: Istituti di sondaggio Disposizioni speciali: Le persone sono interrogate in quattro interviste successive; è consentito riutilizzare designazioni di persone e risposte fornite nel quadro delle interviste precedenti.