RU 2012 3231
Legge
sull’energia
(LEne)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:
Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:
indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).
Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:
incaricare il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;
introdurre strumenti economici.
Il Consiglio federale si basa sull’economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.
IlConsiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all’uso proprio.
Art. 17 cpv.1 lett. c e d
Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia in particolare i seguenti compiti:
convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv.2 lett. a);
attuare strumenti economici (art. 8 cpv.2 lett. b);
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.3
1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
mag. 2012.