Fonte

RU 2012 3231

Legge
sull’energia
(LEne)

Modifica del 23 dicembre 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:

Art. 8 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

  1. indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

  2. la procedura di omologazione energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

  3. le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

Anziché stabilire esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può:

  1. incaricare il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) di convenire con i produttori o gli importatori valori mirati di consumo allo scopo di ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie;

  2. introdurre strumenti economici.

Il Consiglio federale si basa sull’economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti economici devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

IlConsiglio federale può disporre che le esigenze relative alla commercializzazione di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie si applichino anche all’uso proprio.

Art. 17 cpv.1 lett. c e d

Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia in particolare i seguenti compiti:

  1. convenire valori mirati di consumo per ridurre il consumo energetico specifico di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 8 cpv.2 lett. a);

  2. attuare strumenti economici (art. 8 cpv.2 lett. b);

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011 Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 13 aprile 2012.3

1° giugno 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

mag. 2012.