RU 2012 3817
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 4 luglio 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. a–c
In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis:
i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Giappone, Canada, San Marino o Stati Uniti d’America, secondo la lista figurante nell’allegato V del codice CE dei visti;
i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America. La presente esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.
II
La presente modifica entra in vigore il 23 luglio 2012.
4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |