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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

AS 2012 3817 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 4 lug 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-3817/it/ordinanza-concernente-l-entrata-e-il-rilascio-del-visto

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (RS 142.204)

RU 2012 3817

Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)

Modifica del 4 luglio 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3, frase introduttiva, e lett. a–c

In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del codice CE dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis:

  1. i titolari di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;

  2. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Giappone, Canada, San Marino o Stati Uniti d’America, secondo la lista figurante nell’allegato V del codice CE dei visti;

  3. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America. La presente esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.

Footnotes

  1. [1] RS 142.204

II

La presente modifica entra in vigore il 23 luglio 2012.

4 luglio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova