RU 2012 3845
Ordinanza del DFF
sulle dogane
(OD-DFF)
Modifica del 27 giugno 2012
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 18
Abrogato
Art. 19, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2, frase introduttiva
Essa informa le seguenti persone per lettera raccomandata in merito alla realizzazione, sempre che esse risultino note all’Amministrazione delle dogane e siano domiciliate o abbiano un recapito in Svizzera:
Art. 20, rimando contenuto nella rubrica
Art. 21, rimando contenuto nella rubrica
Art. 22, rimando contenuto nella rubrica
Art. 23, rimando contenuto nella rubrica
Art. 24 e 25
Abrogati
Art. 26, rimando contenuto nella rubrica
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2012.
27 giugno 2012 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf