RU 2012 4087
Legge federale
sull’assicurazione malattie
(LAMal)
Modifica del 23 dicembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 21 gennaio 20111; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 20112,
decreta:
I
La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 56 cpv. 6
6I fornitori di prestazioni e gli assicuratori stabiliscono mediante contratto un metodo di controllo dell’economicità delle prestazioni.
II
Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2011 Per i fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 35 capoverso2 lettera a, il Consiglio federale stabilisce il metodo di controllo dell’economicità delle prestazioni di cui all’articolo 56 capoverso 6 se, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni non hanno convenuto un metodo mediante contratto.