RU 2012 4483
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 15 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 91 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva
Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.
L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi1 e 1bis necessita dell’autorizzazione se:
Art. 93 Accettazione di omaggi e di altri vantaggi
(art. 21 cpv. 3 LPers)
L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.
Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se
il vantaggio è proposto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo; oppure
non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.
Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all’autorità competente secondo l’articolo2. L’accettazione per cortesia deve essere nell’interesse generale della Confederazione. L’accettazione e l’eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l’autorità competente secondo l’articolo2 a favore della Confederazione.
In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un vantaggio.
Art. 93a Inviti
(art. 21 cpv. 3 LPers)
Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.
Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se:
l’invito è proposto da: 1. un offerente effettivo o potenziale, 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest’ultimo; oppure
non può essere esclusa una relazione tra l’invito e il processo di acquisto o decisionale.
In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un invito.
Art. 94a Ricusazione
Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L’apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.
Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:
le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;
l’esistenza di un’offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.
Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.
Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 94b Indipendenza
(art. 23 LPers) Il previgente articolo 94a capoverso2 diventa articolo 94b.
Art. 94c Affari per conto proprio
Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell’ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.
Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.
È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:
l’impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi;
l’impiegato dà l'incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure
l’impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.
Sono fatte salve le disposizioni di diritto borsistico e di diritto penale.
Art. 94d Concretizzazione degli obblighi comportamentali
I dipartimenti e le unità amministrative possono emanare istruzioni sugli articoli 91–94c al fine di evitare conflitti di interessi, l’apparenza di conflitti di interessi e l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico.
Possono disciplinare in maniera più severa o vietare l’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali o di inviti, nonché gli affari per conto proprio.
II
La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2012.
15 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |