RU 2012 4555
Ordinanza
sull’energia
(OEn)
Modifica del 17 agosto 2012
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3e capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia,
ordina:
I
L’appendice1.2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia è modificata secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
17 agosto 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
Appendice 1.2
Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici
Art. N. 3 .1
3.1 La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:
Categoria Classe Tasso di rimunerazione di impianto di potenza (cent./kWh) Messa in esercizio fino al 1.1.2010–1.1.2011–1.3.2012- dal 31.12.2009 31.12.2010 29.2.20122 30.9.2012 1.10.2012 Impianti ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 33,1 isolati ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 27,0 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 24,8 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 23,1 Impianti ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 36,1 annessi ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 29,4 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 26,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 25,1 Impianti ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 42,8 integrati ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 36,5 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 33,2 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9 31,5
Art. N. 3 .7
3.7 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° ottobre 2012 si applicano i tassi di rimunerazione determinanti al momento della decisione. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.
In caso di messa in esercizio fra il1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.