RU 2012 4707
Ordinanza
sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Modifica del 29 agosto 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è modificata come segue:
Art. 13 cpv.1 lett. g e h
L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:
numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;
numero di stanze o locali abitabili.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.
29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |