Fonte

RU 2012 4707

Ordinanza
sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Modifica del 29 agosto 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è modificata come segue:

Art. 13 cpv.1 lett. g e h

L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:

  1. numero dell’abitazione del Cantone o del Comune;

  2. numero di stanze o locali abitabili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

29 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova