RU 2012 489
Legge federale
sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
Art. 24 lett. fbis
Non sottostanno all’imposta sul reddito:
fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv.4 lett. hbis
Sono esenti dall’imposta soltanto:
hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
Art. 72n Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011
Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell’articolo 7 capoverso4 lettera hbis.
Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.5
9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell’8 nov. 2011.