Fonte

RU 2012 489

Legge federale
sull’esenzione fiscale del soldo dei pompieri

del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta

Art. 24 lett. fbis

Non sottostanno all’imposta sul reddito:

fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all’anno per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv.4 lett. hbis

Sono esenti dall’imposta soltanto:

hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all’adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

Art. 72n Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011

Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell’articolo 7 capoverso4 lettera hbis.

Scaduto tale termine, l’articolo 7 capoverso4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.5

9 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell’8 nov. 2011.