Fonte

RU 2012 5527

Ordinanza
sulla condotta della guerra elettronica
e sull’esplorazione radio
(OCGE)

del 17 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4a capoversi2 e 3, nonché 4b capoverso4 della legge federale del 3 ottobre 20081 sul servizio informazioni civile (LSIC); visto l’articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visti gli articoli 26 capoverso2 e 48 capoverso1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC),
ordina:

Sezione 1 Esplorazione radio

Art. 1 Servizio competente

L’esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE) della Base d’aiuto alla condotta dell’esercito.

Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche

Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.

Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all’estero e trasmette i risultati ai mandanti.

Acquista gli impianti tecnici necessari all’adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.

Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell’esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.

RS 510.292

Art. 3 Mandati di esplorazione radio

I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:

  1. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

  2. il Servizio informazioni dell’esercito.

Il SIC e il Servizio informazioni dell’esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all’estero.

Le informazioni di cui al capoverso2 servono:

  1. nell’ambito del terrorismo: all’individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all’individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi;

  2. nell’ambito della proliferazione: all’investigazione su programmi relativi ad armi di distruzione di massa e a vettori di armi di distruzione di massa nonché all’investigazione su strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;

  3. nell’ambito del controspionaggio: all’individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali;

  4. nell’ambito dei conflitti all’estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d’influenza;

  5. nell’ambito militare e dell’armamento: all’esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d’armamento;

  6. nell’ambito delle zone d’impiego dell’Esercito svizzero: all’esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi;

  7. al mantenimento e all’ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.

I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d’esplorazione e la forma dei risultati.

Art. 4 Elaborazione dei dati

Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell’esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.

Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi5 anni dopo il loro rilevamento.

Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.

La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l’archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera

I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE.

Sono fatti salvi i dati secondo l’articolo 4a capoversi4 lettera b e 5 LSIC.

Art. 6 Contatti con servizi specializzati esteri

I contatti in materia di servizi informazioni tra il COE e servizi specializzati esteri avvengono per il tramite del SIC.

Art. 7 Sicurezza

I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni della Confederazione.

I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un’adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.

Sezione 2 Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio

Art. 8 Composizione

L’Autorità di controllo indipendente (ACI) secondo l’articolo 4b LSIC è composta da tre membri dell’Amministrazione federale.

Né il presidente né la maggioranza dei membri dell’ACI possono far parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

L’ACI deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie nei settori dell’esplorazione radio o delle telecomunicazioni, nonché della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

Il capo del DDPS propone al Consiglio federale i membri dell’ACI.

L’ACI è dotata di una segreteria. Il DDPS mette a disposizione le risorse necessarie.

Art. 9 Decisioni e compiti

Le decisioni dell’ACI necessitano dell’approvazione della maggioranza dei suoi membri.

L’ACI definisce la propria organizzazione. Stabilisce segnatamente il membro che assume la presidenza.

L'ACI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS. Quest'ultimo informa il Consiglio federale.

L'ACI assicura la protezione di tutte le informazioni ricevute secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e al COE.

Art. 10 Obbligo di notifica e di informazione dei servizi controllati

I mandanti notificano all’ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e la sua conclusione. L’esplorazione radio inizia indipendentemente dall’avvio dell’esame da parte dell’ACI.

I mandanti e il COE forniscono all’ACI tutte le informazioni desiderate in relazione con l’esplorazione radio. Garantiscono all’ACI l’accesso agli impianti e ai locali utilizzati per l’esplorazione radio.

Art. 11 Collaborazione con gli organi di controllo del DDPS

L’ACI e gli organi di controllo del DDPS si informano reciprocamente in merito alla rispettiva attività di controllo.

Sezione 3 Condotta della guerra elettronica dell’esercito

Art. 12

La condotta della guerra elettronica secondo l’articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.

Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.

Il capo dell’esercito emana istruzioni sull’istruzione e sull’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.

Il COE presta assistenza per l’istruzione e l’impiego nell’ambito della condotta della guerra elettronica.

Sezione 4 Assistenza tecnica alle autorità civili

Art. 13

Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti.

L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni.

Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.

Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 15 ottobre 20036 concernente la guerra elettronica è abrogata.

Art. 15 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 20117 sui controlli di sicurezza relativi alle persone Allegato 1, n. 1 1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale … Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie Membri del Comitato ristretto Sicurezza Membri dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e della sua segreteria Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti … 2. Ordinanza del 4 dicembre 20098 sul Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 18 Esplorazione radio

Nell’ambito dei suoi compiti legali, il SIC può servirsi dell’esplorazione radio.

L’esplorazione radio avviene secondo gli articoli 4a e 4b LSIC.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2012.

17 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova