Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza sulla pianificazione del territorio

AS 2012 5537 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 10 ott 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-5537/it/ordinanza-sulla-pianificazione-del-territorio

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla pianificazione del territorio (RS 700.1)

RU 2012 5537

Ordinanza
sulla pianificazione del territorio
(OPT)

Modifica del 10 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 34a cpv.1 lett. c e 1bis

Sono ammessi edifici e impianti necessari per:

  1. abrogata 1bis Sono inoltre ammessi edifici e impianti necessari per la produzione di calore a partire da biomassa legnosa e la distribuzione di detto calore, se:

  2. le installazioni necessarie sono sistemate in edifici esistenti che non sono più necessari a scopo agricolo e sono collocati all’interno del nucleo dell’azienda agricola; e

  3. le singole parti degli impianti soddisfano gli standard attuali di elevata efficienza energetica.

Art. 39 cpv. 3

Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

Art. 41 Campo d’applicazione dell’articolo 24c LPT

L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo il diritto anteriore).

Esso non è applicabile a edifici e impianti agricoli isolati non abitati.

Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1-3

Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore

Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno.

Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento dell’assegnazione a una zona non edificabile.

Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole:

  1. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata oltre il 60 per cento, fermo restando che la posa di un’isolazione esterna è considerata quale ampliamento all’interno del volume esistente dell’edificio;

  2. si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 24c capoverso 4 LPT; in questo caso, l’ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m2; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà;

  3. i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.

Art. 42a, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Trasformazione di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24d cpv. 1 LPT)

Abrogato

La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore può essere autorizzata.

Art. 42b cpv. 2

Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell’edificio abitativo secondo l’articolo 42 capoverso 3.

Art. 43, rubrica, nonché cpv. lett. d–f1

Edifici e impianti usati a scopi commerciali costruiti secondo il diritto anteriore (art. 37a LPT)

Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere autorizzati se:

d. –f. abrogate

Art. 43a Disposizioni comuni

Le autorizzazioni secondo la presente sezione possono essere rilasciate solo se:

  1. gli edifici non sono più necessari ai fini dell’anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo;

  2. la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;

  3. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e tutti i costi d’infrastruttura in relazione all’utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario;

  4. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;

  5. non vi si oppongono interessi preponderanti.

Footnotes

  1. [1] RS 700.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.

10 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova