RU 2012 6079
Ordinanza
sulla promozione della cultura
(OPCu)
Modifica del 7 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 novembre 20111 è modificata come segue:
Titolo prima dell’articolo 2
Sezione 2 Progetti accessibili al pubblico
Art. 2 rubrica
Abrogata
Titolo prima dell’articolo 2a
Sezione 2a Misure promozionali e di sostegno
Art. 2a Sicurezza sociale degli operatori culturali
(art. 9 LPCu)
L’articolo 9 LPCu è applicabile agli operatori culturali assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
Le misure di cui all’articolo 9 LPCu competono all’Ufficio federale della cultura (UFC) e alla Fondazione Pro Helvetia.
La quota degli aiuti finanziari secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPCu ammonta al
per cento delle prestazioni di lavoro sussidiate. Il calcolo non contempla le spese e i costi analoghi. Se non è possibile accertare le spese e i costi analoghi con un dispendio di mezzi ragionevole, alle prestazioni di lavoro si applica una deduzione forfettaria del 20 per cento. Non sono corrisposti importi inferiori ai 50 franchi.
Al momento della presentazione della domanda, ma al più tardi 60 giorni dopo avere ricevuto la notifica della decisione positiva, i richiedenti comunicano all’UFC e alla Fondazione Pro Helvetia i dati necessari per effettuare il versamento della percentuale degli aiuti finanziari. Non viene effettuato alcun versamento prima della comunicazione di detti dati.
Se non riceve i dati entro cinque anni dalla notifica della decisione positiva, l’UFC versa la percentuale degli aiuti finanziari al fondo sociale all’associazione Suisseculture Sociale. I rimanenti diritti ad aiuti finanziari dell’UFC si estinguono.
Art. 10 cpv.1
La Commissione federale d’arte (CFA) è competente per l’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti e per gli acquisti nell’ambito delle arti visive. Presta consulenza all’UFC su tutte le misure di promozione concernenti l’arte contemporanea e l’architettura nonché all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nell’ambito degli interventi artistici nell’architettura pubblica.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |