Fonte

RU 2012 607

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 27 gennaio 2012

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3e capoverso1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia,
ordina:

I

Le appendici1.1,1.2,1.3 e 1.5 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia sono modificate conformemente all’allegato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

27 gennaio 2012 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Doris Leuthard

Appendice 1.1

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

Art. N. 5 .1 lett. g e h

5.1 Notifica La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all’articolo 3a e al numero1.2 sono soddisfatte;

  2. abrogata

Appendice 1.2

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

Art. N. 3 .1

3.1 La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria Classe di potenza Tasso di rimunerazione di impianto (cent./kWh) Messa in esercizio fino al 1.1.2010–1.1.2011– dal1.3.2012 31.12.2009 31.12.2010 29.2.20122 Impianti ≤10 kW 65 53,3 42,7 36,5 isolati ≤30 kW 54 44,3 39,3 33,7 ≤100 kW 51 41,8 34,3 32 ≤1000 kW 49 40,2 30,5 29 Impianti ≤10 kW 75 61,5 48,3 39,9 annessi ≤30 kW 65 53,3 46,7 36,8 ≤100 kW 62 50,8 42,2 34,9 ≤1000 kW 60 49,2 37,8 31,7 Impianti ≤10 kW 90 73,8 59,2 48,8 integrati ≤30 kW 74 60,7 54,2 43,9 ≤100 kW 67 54,9 45,9 39,1 ≤1000 kW 62 50,8 41,5 34,9

In caso di messa in esercizio fra il1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

Appendice 1.3

Condizioni di raccordo per l’energia eolica

Art. N. 3

Calcolo della rimunerazione 3.1 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a:

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5 3.2 Il tasso di rimunerazione per l’elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20 21,5 3.3 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4:

  1. se il reddito effettivo raggiunge o supera l’A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

  2. se il reddito effettivo è inferiore all’A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di cui al numero 3.2 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l’A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione. A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

A (per cento) 150 130 B (cent./kWh) 17 13,5 C (mesi) 2 1 D (per cento) 0,75 0,3 3.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera». Le caratteristiche dell’ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti:

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 4,5 m/s 5,0 m/s Profilo altimetrico logaritmico logaritmico Distribuzione di Weibull con k = 2,0 k = 2,0 Valore di rugosità l = 0,1 m l = 0,1 m L’Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato. 3.5 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

Appendice 1.5

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia

Art. N. 6 .5 titolo, lett. d

6.5 Calcolo della rimunerazione

d. L’importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza:

Classe di potenza Bonus per legna (cent./kWh) ≤50 kW 8 ≤100 kW 7 ≤500 kW 6 ≤5 MW 4