RU 2012 6279
Legge federale
sulla protezione degli animali
(LPAn)
Modifica del 15 giugno 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1bis e 2
Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di formazione e perfezionamento siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.
Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 6 cpv.3
Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.
Art. 7, rubrica, cpv., , secondo periodo e 413
Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti
Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinate cure all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.
… È vietata l’importazione di delfini e altri cetacei.
Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l’immissione in commercio e l’utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all’addestramento e al controllo degli animali che provochino loro dolore.
Art. 10 cpv.2, secondo periodo
… Esso può vietare l’allevamento, la produzione, la detenzione, l’importazione, il transito e l’esportazione, nonché l’immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.
Titolo prima dell’art.13
Sezione 3 Circolazione di animali e prodotti animali
Art. 13 Obbligo di autorizzazione e annuncio
Il commercio professionale di animali e l’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un’autorizzazione.
Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all’obbligo di annuncio o di autorizzazione.
Art. 14, rubrica e cpv.2
Condizioni, restrizioni e divieti
L’importazione, il transito, l’esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.
Art. 15, rubrica
Principi
Art. 15a Trasporti internazionali di animali
Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un’autorizzazione.
Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell’esercizio di tale attività.
Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
Art. 20a Informazione del pubblico
A conclusione di un esperimento sugli animali, l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) pubblica i dati seguenti:
il titolo dell’esperimento e il settore in cui è stato svolto;
lo scopo dell’esperimento;
il numero di animali impiegati per ogni specie;
il grado di aggravio per gli animali coinvolti.
Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.
Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.
Sezione 6a Sistema d’informazione nell’ambito della sperimentazione animale
Art. 20b Scopo e contenuto
La Confederazione gestisce un sistema d’informazione volto a sostenere l’adempimento dei compiti legali federali e cantonali in materia di sperimentazione animale.
Il sistema d’informazione comprende i seguenti dati personali:
dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;
dati concernenti le autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;
dati concernenti le notifiche di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
dati concernenti la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento;
dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;
dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.
Art. 20c Diritti di accesso
Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:
i collaboratori dell’UFV che svolgono compiti di alta vigilanza;
i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.
Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli espe- rimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.
Art. 20d Tasse
La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare.
Art. 20e Disposizioni supplementari
Il Consiglio federale disciplina:
la collaborazione con i Cantoni;
il catalogo dei dati;
le responsabilità relative al trattamento dei dati;
i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell’accesso;
l’archiviazione;
i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.
Art. 23 cpv.3 e 4
L’UFV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all’articolo 33 per l’adempimento dei loro compiti legali.
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all’estero.
Art. 24 cpv.3 e 4
Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l’esecuzione sporgono denuncia penale.
Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l’esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.
Art. 25 Ricorso delle autorità
Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall’UFV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.
Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all’UFV.
Art. 26 cpv.1, frase introduttiva e 2
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 27 Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 19733 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I–III di detta Convenzione. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo14. Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 28 cpv.1, frase introduttiva e lett. h e i, nonché2 e 3
1È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l’articolo 26, chiunque intenzionalmente:
viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;
viola le prescrizioni sull’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.
Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.
Art. 31 Perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
L’UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso1. Inoltre, persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso2 commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20095 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.
Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.
Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso1,
o 3 e un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 19667 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 19868 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 32 cpv.1, secondo periodo, nonché 2bis,4 e 5
… Può autorizzare l’UFV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.
Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.
Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
L’esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l’articolo7 capoverso2, la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, nonché la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di piante di specie protette secondo la Convenzione del 3 marzo 197310 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sono di competenza della Confederazione.
Art. 32a Cooperazione internazionale
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell’ambito della protezione degli animali.
Art. 32b Opposizione
Le decisioni dell’UFV possono essere impugnate con opposizione.
L’effetto sospensivo di un’opposizione può essere revocato.
Il termine di opposizione è di10 giorni.
Art. 35 cpv.1
Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all’UFV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.
Art. 35a Commissioni d’esame
Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.
Art. 36, primo periodo
L’UFV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. …
Art. 45a Disposizione di coordinamento
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 201211 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 15 giugno 2012 della LPAn, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 27 capoverso1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn saranno modificati come segue:
Art. 27 cpv.1
Abrogato
Art. 31 Perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
L’UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso2 commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200512 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200913 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.
Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane.
Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso1,
o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 201214 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 9 ottobre 199215 sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 196616 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198617 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 32 cpv.5
L’esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l’articolo7 capoverso2 e la sorveglianza dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012 Consiglio nazionale, 15 giugno 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 ottobre 2012.19
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
L’articolo 20a entrerà in vigore in un secondo tempo.
6 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |