Fonte

RU 2012 6343

Ordinanza 13
sull’adeguamento delle prestazioni complementari

del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso1 lettera a LPC sono aumentati a:

  1. 19 210 franchi per le persone sole;

  2. 28 815 franchi per i coniugi;

  3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza 11 del 24 settembre 20102 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova RS 831.304