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Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

AS 2012 6347 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 21 set 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-6347/it/ordinanza-sulla-previdenza-professionale-per-la-vecchiaia-i-superstiti-e-l-invalidita

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.441.1),

RU 2012 6347

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv.1

Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 060 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3510 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

(Art. 9 LPP) Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.

880 21 060

360 24 570

520 84 240

480 3 510

Footnotes

  1. [1] RS 831.441.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova