RU 2012 6347
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv.1
Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 060 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3510 franchi.
Art. 5 Adeguamento all’AVS
(Art. 9 LPP) Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.
880 21 060
360 24 570
520 84 240
480 3 510
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |