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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura

AS 2012 6351 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 31 ott 2012

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2012-6351/it/ordinanza-concernente-i-pagamenti-diretti-all-agricoltura

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (RS 910.13)

RU 2012 6351

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 31 ottobre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 32 cpv.1 lett. c

Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue:

c. per le UBGFG nella misura delle quali viene ridotto l’effettivo di animali conformemente all’articolo 31 capoverso 1 400 franchi

Footnotes

  1. [1] RS 910.13

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova