RU 2012 6537
Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose su strada
(SDR)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 3 e 3bis
All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.
L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’ADR per l’immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20122 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova |