RU 2012 6561
Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)
Modifica del 31 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 5
L’occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.
Art. 5a
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 6 cpv. 4
Agli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze come pure ai sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica si applica l’articolo 16a.
Art. 10 Dichiarazione di conformità
Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi una dichiarazione che ne attesta la conformità alle esigenze fondamentali. Può scegliere di allegare una dichiarazione di conformità completa ai sensi dell’articolo 10a o abbreviata ai sensi dell’articolo 10b.
La dichiarazione di conformità completa deve essere rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.
Se l’impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione completa.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.
Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell’offerta e dell’immissione in commercio devono essere in grado di presentare una copia della dichiarazione di conformità completa per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell’impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 10a Contenuto della dichiarazione di conformità completa
La dichiarazione di conformità completa comprende segnatamente le seguenti indicazioni:
il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
una descrizione dell’impianto di telecomunicazione che ne permetta l’identificazione;
il riferimento alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale;
le prescrizioni, le norme tecniche o le altre specifiche applicate, con l’indicazione della versione;
la data della dichiarazione;
l’identità e la firma della persona autorizzata a firmare la dichiarazione.
Art. 10b Contenuto della dichiarazione di conformità abbreviata
La dichiarazione di conformità abbreviata comprende segnatamente l’indicazione secondo la quale l’impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni della presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale.
Questa indicazione è accompagnata da:
la menzione del luogo esatto dove può essere ottenuta una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 10a; o
una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 10a, in lingua originale.
Art. 16 lett. i e j
Concerne soltanto il testo tedesco.
Inserire dopo il tit. «Sezione 5: Disposizioni particolari» e prima dell’art. 17
Art. 16a Offerta ed immissione in commercio di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze, come pure di sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
In deroga all’articolo 6 capoverso1, i seguenti impianti devono soddisfare soltanto le esigenze fondamentali di cui all’articolo 7 capoverso1 lettera a:
gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalle autorità di polizia e di perseguimento penale;
i sistemi di localizzazione e i sistemi di sorveglianza impiegati dalle autorità nell’interesse della sicurezza pubblica.
Tali impianti possono essere offerti e consegnati soltanto alle autorità menzionate. Possono essere esercitati soltanto da queste ultime alle condizioni fissate agli articoli 49–55 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.
Chi vuole offrire e immettere in commercio questi impianti deve dapprima ottenere un’autorizzazione dell’UFCOM. Quest’ultimo disciplina le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione.
In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri relativi all’autorizzazione, l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo.
L’UFCOM tiene a disposizione delle autorità di cui al capoverso1 una lista delle persone titolari di un’autorizzazione.
Art. 17 cpv. 1bis e 1ter
Abrogati
Art. 20 cpv. 3 e 4
Chi vuole immettere in commercio un impianto di telecomunicazione usato deve trasmettere all’acquirente le informazioni sulle eventuali restrizioni d’utilizzo di cui l’impianto era corredato al momento dell’acquisto.
L’articolo 19 è applicabile per analogia.
Art. 24 Misure
Se dal controllo o dalla verifica eseguiti risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell’UFCOM sono state disattese, quest’ultimo, dopo aver sentito la persona responsabile dell’offerta, dell’immissione in commercio o dell’esercizio, può ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC. Può pubblicare le misure adottate o renderle accessibili mediante procedura di richiamo.
L’articolo 19 capoverso 7 LOTC è applicabile.
L’UFCOM può informare la popolazione della non-conformità tecnica di un impianto di telecomunicazione, in particolare quando non è possibile identificare tutti i responsabili dell’immissione in commercio o se questi ultimi sono troppo numerosi. A tal fine pubblica le seguenti informazioni in Internet o in un’altra forma:
le misure adottate;
l’uso cui l’impianto di telecomunicazione è destinato;
il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l’identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo;
fotografie dell’impianto di telecomunicazione e del suo imballaggio;
la data della decisione di non conformità.
Art. 26 cpv. 7 e 8
Abrogato
Le dichiarazioni di conformità possono essere rilasciate senza rimando alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell’ambito di un accordo internazionale (art. 10a lett. c) fino al 30 giugno 2013.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
31 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |