RU 2012 6709
Ordinanza
sulle norme contabili riconosciute
(ONCR)
del 21 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 962a capoverso 5 del Codice delle obbligazioni (CO)1;
visti l’articolo 6b capoversi1 e 2 della legge dell’8 novembre 19342 sulla banche, l’articolo 16 capoverso2 della legge del 24 marzo 19953 sulle borse e l’articolo 87 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi,
ordina:
Art. 1 Norme contabili riconosciute
Per le imprese assoggettate all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo l’articolo 957 CO sono considerate norme contabili riconosciute le seguenti norme:
gli «International Financial Reporting Standards (IFRS)» dell’International Accounting Standards Board (IASB)5;
l’«International Financial Reporting Standard per le piccole e medie imprese (IFRS per le PMI)» dello IASB;
le «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)» della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti6;
gli «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» del Financial Accounting Standards Board7;
gli «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) dell’International Public Sector Accounting Standards Board8.
L’editore delle norme stabilisce le versioni linguistiche autorizzate.
www.ifrs.org
www.fer.ch
www.fasb.org
www.ifac.org/public-sector
Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA
Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinenti prescrizioni contabili dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 28 dell’O del
mag. 19729 sulle banche).
Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol).
Art. 3 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
21 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art. 3) Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 24 aprile 200211 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 958f capoverso4 del Codice delle obbligazioni12,
Art. 2 cpv.2 e 3
Se i libri di commercio sono tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo e i documenti contabili sono rilevati e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, occorre rispettare i principi del trattamento regolare dei dati.
La regolarità della tenuta e della conservazione dei libri è retta dalle norme contabili riconosciute, sempreché il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni, la presente ordinanza e altre disposizioni esecutive non dispongano diversamente.
Art. 3 Integrità (autenticità e impossibilità di falsificazione)
I libri di commercio devono essere tenuti e conservati e i documenti contabili rilevati e conservati in modo che un’eventuale modifica sia constatabile.
Art. 4 cpv.1
1A dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, l’organizzazione, le competenze, i modi di lavoro e le procedure, l’infrastruttura (macchinari e programmi informatici) applicati per tenere e conservare i libri di commercio devono essere documentati sotto forma di istruzioni di lavoro in un modo che permetta la comprensione dei libri di commercio e dei documenti contabili.
Art. 5 Obbligo di diligenza generale
I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati con cura, in modo ordinato e protetti da influenze dannose.
Art. 6 cpv.1
I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.