RU 2012 6941
Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Traduzione1
Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Concluso il 4 giugno 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 novembre 2012
La Confederazione Svizzera, e per essa il Dipartimento federale delle finanze, e la Repubblica d’Austria, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 19743 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata da ultimo con il Protocollo del 3 settembre 20094 (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I 1. La lettera b) del numero2 del Protocollo finale è riformulata come segue: «Resta intesto che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.» 2. I sottoparagrafi (i) e (v) della lettera c) del numero2 del Protocollo finale sono riformulati come segue: «(i) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;
1 Dal testo originale tedesco (AS 2012 6941).
e sulla sostanza. Prot. con l'Austria
(v) indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.»
Art. II 1. Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’adempimento delle misure del diritto interno necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entra il vigore il giorno dell’ultima notifica ed è applicabile dalla data d’entrata in vigore del Protocollo di modifica firmato il 3 settembre 2009 a Vienna.
In fede di che, i plenipotenziari di entrambi gli Stati hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vienna il 4 giugno 2012, in due esemplari.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica d’Austria: Urs Breiter Mag. Andreas Schieder